L'articolo 53 della Costituzione recita: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».
Come viene normalmente inteso questo articolo? Nel senso di «chi più ha, più paghi». Ovviamente, in bocca a molti «sputasentenze» non si fa alcuna differenza tra reddito e patrimonio. Eppure, la disponibilità di beni che non producono reddito non fornisce alcuna «capacità contributiva» al cittadino. Infatti, per «concorrere alle spese pubbliche» costui è costretto o a ricorrere a redditi diversi da quelli (non) derivanti dal proprio patrimonio o ad alienare una parte del patrimonio stesso per trarne un introito da girare in conto imposte.
In entrambi i casi viene impoverito, come ovviamente capita per qualsiasi obbligo tributario, ma non già sui propri redditi, come è invece nel caso d'imposte non patrimoniali. Ciò premesso, se si rilegge il dibattito svoltosi alla Costituente quando fu discusso e approvato l'articolo 53, ci si rende conto che ben diversa era la volontà dei patres rispetto alla vulgata posteriore.
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