Come ribadito da Agenzia delle Entrate con la recente Circolare 11/E, la verifica del requisito reddituale per accedere al condono delle cartelle esattoriali sarà effettuata solo sulle certificazioni uniche 2020, le dichiarazioni 730 e quelle dei redditi di persone fisiche 2020 presenti in banca dati entro il 14 luglio.
Il sopra citato termine, tuttavia, è vincolante solo per la cancellazione dato che, secondo la legge, ogni cittadino può integrare/modificare le dichiarazioni di imposta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di invio della documentazione al Fisco. Quindi, dato che per lo stralcio ci si riferisce ai contribuenti che nell'anno di imposta 2019 hanno prodotto un reddito non imponibile inferiore ai 30mila euro, chiunque presenti una dichiarazione integrativa a proprio vantaggio entro i 5 anni può tentare di accedere ai benefici della sanatoria dopo esplicita richiesta all'agente di riscossione.
Ciò significa che la data del 14 luglio 2021 richiamata da Agenzia delle entrate lo scorso mercoledì è indicativa solo ed esclusivamente per quanto concerne la cancellazione automatica delle cartelle esattoriali inferiori ai 5mila euro. Nessun altro termine è stato indicato nell'articolo 4.4 del decreto sostegni bis (41/2021), che si occupa proprio di disciplinare tale sanatoria. Si fa infatti riferimento solo alla possibilità di cancellare i debiti entro i 5mila euro per coloro che nel 2019 hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30mila euro.
Nessun'altra scadenza viene indicata esplicitamente nè si sarebbe potuta introdurre, dato che ciò avrebbe causato contrasto con quanto stabilito dall'articolo 2 comma 8 del dpr 322/98: tramite esso, infatti, si stabilisce che "le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito".
Operazione che può essere effettuata entro e non oltre il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione stessa: ciò significa che i benefici del condono possono essere "messi in ghiaccio" in caso di modifiche fino al 2025.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.