Le parole da tenere d'occhio per "salvare" il conto corrente

Con l’inizio del nuovo anno le banche hanno dovuto adeguarsi al nuovo regolamento EBA

Le parole da tenere d'occhio per "salvare" il conto corrente

Era uno degli aspetti che destava maggiori preoccupazioni - soprattutto nella Lega di Matteo Salvini - e in effetti, anche dopo i chiarimenti di BankItalia, più di qualche dubbio resta. Lo scorso primo gennaio scorso è entrato in vigore il Regolamento Eba “sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento” che, tra le varie novità, introduce nuove misure sui conti corrente e su cosa accade nel caso in cui il Cc sia in rosso anche di poche centinaia di euro.

Nello specifico, con l'inizio del nuovo anno per i debitori - siano che si tratti di imprese che di privati - è possibile l'inserimento nella categoria dei "crediti deteriorati", alla stregua dei cosiddetti Cattivi pagatori. Il dubbio su cui Banca d'Italia, si è espressa con dei chiarimenti, sono i requisiti per cui si può essere inseriti in questa categoria e cosa si inteda, dunque, per confinamento, fido e default.

Ma andiamo per ordine. La prima preoccupazione - che in effetti non era insensata per le informazioni che circolavano sull'impianto originale - su cui Palazzo Kock ha chiarito è che "non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza" presso la Centrale rischi di Banca d'Italia "con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero sistema bancario".

Si trattava di uno dei timori maggiori soprattutto per le imprese, che avevano le preoccupazioni che anche a causa di uno scoperto di poche centinaia di euro sui conti corrente, anche per un periodo di tempo limitato, potesse scattare l'inserimento nella Centrale rischi, soprattutto in questo particolare momento di difficoltà e con l'approssimarsi delle scadenze delle moratorie per oltre 300 miliardi di euro di crediti concessi per far fronte alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19.

Di fatto, dunque, sono ancora possibili i cosiddetti sconfinamenti sui conti corrente in quanto "La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti [...] Come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido".

Altro tema è quello del cosiddetto "default" dei conti corrente che, secondo quanto chiarito da Bankitalia, non verrebbe modificato e che riguarderebbe "esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari".

Ci sono, dunque, dei requisiti specifici per essere classificati in default e prevedono il sussistere di due condizioni contemporanee:

  • il superamento della soglia assoluta (100 euro se persona fisica o 500 euro se artigiano, piccola impresa, professionista etc)
  • il superamento della soglia relativa, cioè dell’1% della propria esposizione. Si tratta dell’insieme delle spese sostenute per pagare le rate del mutuo o di un prestito o riguardanti l’utilizzo di una carta di credito

Lo sconfinamento sui conti corrente deve protrarsi per oltre 90 giorni consecutivi (per le amministrazioni pubbliche il termine è di 180 giorni). Dunque, quando il debitore sconfina - o meglio dire va in rosso - sul proprio conto per un lasso di tempo temporaneo (debitore a default) non scatta in automatico la segnalazione ai Sistemi di informazione creditizia (SIC).

Laddove invece, la valutazione negativo della situazione creditizia del debitore non sia legata a sporadici eventi e si protrae nel tempo, allora si parla

(debitore in sofferenza). Bankitalia ha chiarito, pertanto, che se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, non viene automaticamente classificato anche a sofferenza nella Centrale dei Rischi.

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