In arrivo numerose novità per la dichiarazione dei redditi e la presentazione del modello 730. Con il provvedimento del 15 gennaio, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito tutte le specifiche tra cui alcune modifiche rispetto alle precedenti "edizioni" interessanti per i contribuenti.
È vero che si dovrà aspettare il 15 aprile per avere conferma del tutto , ma è certo che con il 2020 ci sarà l'addio del modello cartaceo e sono state comunicate anche le scadenza per la compilazione, sia ordinario che precompliato, che sono quelle del 23 luglio per chi presenta la dichiarazione tramite i Caf o commercialisti, e quella del 7 luglio per chi deve presentare la dichiarazione al sostituto di imposta.
A poter presentare la documentazione saranno i contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, i sacerdoti, i soci di cooperative, chi è impegnato in lavori socialmente utili, cariche di rilievo istituzionale tra cui i giudici costituzionali, deputati e senatori oltre alle altre cariche elettive.
Tra le novità rilevanti sarà esteso l’utilizzo del 730 all’erede. Per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione. Il 730, però, dovrà essere presentato tramite un Caf, professionista, o inviato in via telematica all'Agenzia delle Entrate.
Viene introdotto anche un nuovo limite reddituale per i figli a carico di età non superiore a ventiquattro anni, che viene aumentato a 4mila euro, mentre restano i limite di 2.840,51 euro per i figli superiore ai 24 anni e per coniuge o altri familiari. Detrazione anche per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, la cosiddetta pace contributiva, che saranno detraibili dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo.
Novità anche sulle spese di istruzione con l'introduzione del tetto a 800 euro per l’importo massimo per la detrazione fiscale.
Introdotti, inotlre, degli sgravi per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019, per cui i redditi da lavoro dipendente e assimilati saranno considerati valutabili nella misura del 30% ridotta al al 10% se la residenza è trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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