Fisco, ecco le "unioni di fatto" per gli immobili

Sì all’unione di fatto, ma a fini fiscali, di parti contigue di un immobile. A sancirlo è l’Agenzia delle Entrate in una circolare in cui risponde ai dubbi interpretativi

Fisco, ecco le "unioni di fatto" per gli immobili

Sì all’unione di fatto, ma a fini fiscali, di parti contigue di un immobile. A sancirlo è l’Agenzia delle Entrate in una circolare in cui risponde ai dubbi interpretativi. Se si segue un percorso ad hoc, infatti, due locali, ad esempio uno intestato alla moglie e l’altro al marito, possono essere ’imparentatì dal punto di vista fiscale, anche se resta preclusa la possibilità di fondere le due parti in un’unica unità immobiliare. A seguito di interventi edilizi che elimino le pareti divisorie è quindi possibile evidenziare negli archivi catastali l’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali "diverse porzioni autonomamente censite", presentando "due distinte dichiarazioni di variazione", "relative a ciascuna delle menzionate porzioni".

L’Agenzia delle Entrate sbroglia anche altri rebus, tutto in una circolare dedicata ai dubbi interpretativi (Tele catasto 2016). Ecco che, sancisce, se la rendita catastale va calcolata per le pale eoliche e non per le infrastrutture della telefonia mobile: "Più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale", viene spiegato. Nel caso delle Tlc invece si è di fronte ad antenne, centraline al massimo piloni. Per il fisco c’è inoltre la possibilità di evitare le sanzioni per i beneficiari del bonus per la prima casa in caso di compravendita.

"Se il contribuente, che ha acquistato una casa usufruendo delle agevolazioni previste per la prima abitazione, intende cedere l’immobile ma non vi riesce, può presentare un’istanza prima della scadenza annuale per chiedere di versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, evitando così la sanzione. Se i termini sono scaduti può invece ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso".

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