La normativa tributaria prevede che sono esenti dall'Ici (oggi, dall'IMU) gli immobili appartenenti ad enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ove peraltro gli immobili stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività dirette (fra l'altro) «all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopo missionario, alla catechesi, all'educazione cristiana». La Cassazione si è trovata ad esaminare il caso di un immobile concesso in comodato gratuito ed utilizzato non dal concedente ma dal comodatario in attuazione dei compiti istituzionali dell'ente concedente, rientranti tra le attività esenti da imposizione. In sostanza, la Suprema Corte ha dovuto stabilire se, anche in questo caso, si verta in ipotesi di utilizzazione diretta dell'immobile da parte del proprietario e, conseguentemente, se sussista l'esenzione. E la sezione tributaria della Cassazione ha deciso, a proposito di questa particolare fattispecie (mai affrontata in precedenza), in senso affermativo, e contrario, nel contempo, a quanto deciso dalle Commissioni tributarie provinciale e regionale del Lazio (che, per la stessa particolare fattispecie, avevano invece escluso l'assimilabilità all'uso diretto).
La Cassazione ha in particolare aggiunto che nella fattispecie l'ente proprietario del bene e l'ente concretamente utilizzatore erano entrambi enti non commerciali (ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/'86). *Presidente centro studi Confindustria- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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