La sospensione dei termini per le agevolazioni relative alla prima casa viene prorogata fino al prossimo 31 marzo, tramite l'approvazione di un emendamento al cosiddetto "decreto Milleproroghe": nello specifico, l'intervento ha riguardato l'articolo 24 del decreto Liquidità (2020).
I termini sospesi
Fino alla fine del mese prossimo, quindi, saranno sospesi tali termini: i 18 mesi dall'acquisto di una prima casa per il trasferimento della residenza nel comune in cui si colloca suddetto immobile; quello di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto la propria "prima casa" deve procedere alla compravendita di un altro immobile da destinare al rango di abitazione principale; quello di un anno entro cui colui che ha acquistato un immobile da adibire a prima casa deve procedere alla cessione dell'abitazione di cui, eventualmente, risulta ancora proprietario.
I benefici
Il cosiddetto bonus prima casa è un'agevolazione che prevede la riduzione delle imposte che gravano sulla compravendita di un'abitazione, solo nel caso in cui questa debba divenire "principale". Tali benefici sono applicabili qualora l'edificio che si intende acquistare rientri in specifiche categorie catastali, e non risulti essere un immobile di lusso.
I benefici sono applicabili se il fabbricato è sito nel comune in cui l'acquirente, che deve possedere specifici requisiti, già risiede (o nel territorio del quale intende a breve risiedere) o lavora. A decorrere dal 1 gennaio 2016, le agevolazioni fiscali sono riconosciute anche al cittadino che risulti già proprietario di un immobile comprato tramite le agevolazioni "prima casa", a patto che suddetta abitazione sia ceduta entro un anno dalla nuova compravendita. Nell'atto di acquisto della nuova "prima casa" (che può avvenire per compravendita, donazione o successione), il contribuente deve certificare l'impegno a vendere l'abitazione già posseduta entro 12 mesi.
Quando si acquista in regime di "prima casa" sono questi, in concreto, i benefici fiscali: se il venditore è un privato cittadino o un’impresa che vende in regime di esenzione Iva, l'imposta di registro è fissata al 2% (anziché al 9%), l'imposta ipotecaria fissa è pari a 50 euro e quella
catastale fissa è di 50 euro; se si sceglie di comprare da un'impresa con vendita soggetta a Iva, l'Iva stessa è ridotta al 4%, l'imposta di registro rimane fissa a 200 euro, così come l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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