ELEZIONI REGIONALI (SCHEDA VERDE)
L'elezione del presidente avviene con un sistema maggioritario (vince il candidato che prende più voti). Il consiglio regionale, invece, si elegge con un sistema misto: per l'80% proporzionale, per il restante 20% con il sistema maggioritario (i cosiddetti "listini" regionali il cui capolista è il candidato presidente).
- Il voto si esprime tracciando un segno sul nome del candidato prescelto alla presidenza della Regione. Si può votare anche solo la lista provinciale (simbolo del partito): in questo caso il voto automaticamente va anche al candidato presidente collegato a tale lista. E' ammesso il voto disgiunto: l'elettore può votare una lista e un candidato presidente che non sia ad essa collegato. Per le Regionali l'elezione è diretta: non è previsto, dunque, il ballottaggio.
L'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendo nell'apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome).
- Sbarramento: le liste che non ottengono almeno il 3% dei voti non prendono alcun seggio, a meno che non siano collegate con un candidato presidente che ha ottenuto almeno il 5% dei consensi.
- Premio maggioranza: la coalizione che vince ottiene l'elezione al consiglio regionale di tutti i candidati presenti nel listino. Ma sono previste due eccezioni: se una coalizione raggiunge o supera il 50% dei voti viene eletta la metà dei candidati presenti nel listino regionale (il resto è distribuito alle altre liste, in modo proporzionale). Se invece una coalizione vince con meno del 40%, oltre alla totalità del listino ottiene dei consiglieri extra (premio di maggioranza), fino ad arrivare al 55% dei consiglieri. Questo per consentire la governabilità.
- Le modalità di espressione del voto di cui sopra si applicano alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata. Per quanto riguarda, invece, le Regioni Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria, le modalità di voto sono disciplinate dalle rispettive leggi regionali.
ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)
L'elettore può votare in questo modo:
- tracciando un segno sul simbolo di una lista (partito): il voto viene attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
- tracciando un segno sul nome di uno dei candidati alla carica di presidente della provincia. Il voto in questo caso andrà solo al candidato presidente.
Non è ammesso il voto disgiunto: non si può votare per un candidato presidente e per una lista che non sia ad esso collegata.
COMUNI CON PIÚ DI A 15.000 ABITANTI (SCHEDA AZZURRA)
L'elettore può votare in questo modo:
- tracciando un segno sul nome del candidato sindaco ed esprimendo un voto di preferenza per il consigliere comunale, scrivendo il cognome a destra della lista collegata;
- tracciando un segno solo sul nome del candidato sindaco;
E' ammesso il voto disgiunto: un candidato sindaco e una lista (e la preferenza del candidato consigliere comunale) ad esso non collegata.
Viene eletto sindaco il candidato che raggiunge il 50% più uno dei voti validi. Altrimenti i due candidati più votati vanno al ballottaggio: risulta eletto chi ottiene più voti.
ELEZIONI SINO A 15.000 ABITANTI DI (SCHEDA AZZURRA)
Vince il candidato che ottiene più voti. Non è previsto ballottaggio.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.