14 articoli e 2 allegati: ecco il protocollo d’intesa sui migranti tra Italia e Albania

È stato reso pubblico il protocollo firmato lo scorso 6 novembre da Giorgia Meloni ed Edi Rama sull'esternalizzazione dei confini per la gestione dei migranti

14 articoli e 2 allegati: ecco il protocollo d’intesa sui migranti tra Italia e Albania
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È stato reso pubblico il testo dell'accordo firmato lo scorso 6 novembre da Giorgia Meloni ed Edi Rama "per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria". È composto da 14 articoli e 2 allegati e nella premessa Nella premessa si sottolinea, che "considerato l'interesse delle parti a promuovere una crescente cooperazione bilaterale in tutti i settori, anche nella prospettiva dell'adesione dell'Albania all'Ue, ritenuto necessario intensificare la collaborazione nell'ambito della gestione dei flussi migratori", anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni tra le parti, il protocollo "è finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quella europeo".

Negli articoli viene regolamentato l'accordo tra gli Stati e, in particolare, al numero 3 si legge che la parte albanese riconosce alla parte italiana il diritto all'utilizzo delle aree (beni immobili di proprietà demaniale), secondo i criteri stabiliti dal presente protocollo. L'Albania riconosce all'Italia l'utilizzo di queste aree a titolo gratuito per la durata del protocollo che, come previsto dall'articolo 13, è di cinque anni, rinnovato tacitamente per altri cinque. Se una delle parti dà diversa comunicazione, con preavviso di almeno 6 mesi, l'accordo può dirsi concluso.

All'articolo 4 è scritto che "il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potrà essere superiore a 3.000". Ogni struttura sarà gestita da personale italiano e "le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana". Alle autorità albanesi resterà in capo la gestione delle procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse.

E, nel caso "venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane". Nello stesso articolo viene specificato che "ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. All'arrivo nel territorio albanese, le autorità competenti di ciascuna delle parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente Protocollo".

I paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo 6 stabiliscono che "le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio d'Albania". Ovviamente, in base al protocollo, tutti i costi per il soggiorno e il trasferimento sono in capo all'Italia. L'articolo 7 specifica che "le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana. Le retribuzioni percepite dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese".

L'articolo 9 prevede che "il periodo di permanenza dei migranti nel territorio dell'Albania in attuazione del presente protocollo, non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana".

Al termine del periodo, il trasferimento dovrà essere fatto a carico dell'Italia. Nei due allegati vengono definite le aree destinate alle strutture e il secondo la disciplina dei rimborsi della parte italiana alla parte albanese.

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