In Italia oltre 1.100 i condannati a "fine pena mai"

Oltre all'ergastolo la possibilità di negare benefici e misure alternative. Le critiche dell'Europa

In Italia oltre 1.100 i condannati a "fine pena mai"

«Ergastulum» la declinazione nell'antica Roma, ovvero un campo di lavoro nel quale spedire schiavi puniti destinati a non uscirne più. Almeno da vivi.

Nel nostro codice penale si chiama ergastolo. Ma esiste davvero? Il «fine pena mai» si applica sempre? More solito, in questo nostro bizantino Paese dipende. Un po' dall'arbitrio dei giudici, altrettanto dall'abilità degli avvocati.

Il Codice Penale disciplina, la «morte in vita» agli articoli 17 e 22, ma non è detto che debba proprio finire così. Un condannato all'ergastolo, nelle modalità previste dalla complessa normativa, può comunque avere accesso a una serie di benefici, come il regime di semilibertà e la libertà condizionale, e godere di determinati tipi di permessi. Inoltre, la legge stabilisce che dopo un di massimo 26 anni di espiazione della pena, il condannato possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

Ma se alla parola ergastolo si aggiunge il terribile aggettivo «ostativo» - come nel caso del boss dei boss Riina - ecco che per il condannato il futuro si spegne del tutto. Traduzione: accesso ai benefici e alle misure alternative al carcere sono negati. In Italia gli ergastolani sono circa 1.600, di cui più di 1.100 «ostativi».

Questa possibilità è prevista dall'articolo 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario, «Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti», che è venuto a modificare l'articolo 4 dello stesso (Esercizi dei diritti dei detenuti e degli internati), secondo quanto dettato dalla legge 356 del 1992.

Qui si prescrive che i condannati per reati gravi, come ad esempio terrorismo, associazione mafiosa, sequestro a scopo di estorsione o associazione per traffico di stupefacenti, non possano usufruire di «sconti» nel caso in cui rifiutino di collaborare con la giustizia o qualora la loro collaborazione sia giudicata irrilevante.

Ecco però entrare in gioco altri fattori.

La Corte Costituzionale ha successivamente stabilito che i benefici non possano essere negati qualora, con sentenza irrevocabile, venga stabilito che la limitata partecipazione all'attività criminosa renda impossibile un'ulteriore collaborazione con la giustizia, o nel caso in cui i condannati abbiano raggiunto un grado di rieducazione sufficiente prima dell'entrata in vigore della legge 356/92; a meno che non siano accertati collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

A complicare la faccenda c'è però una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, per l'esattezza

quella depositata il 9 luglio 2012, numero 3896. La Grande Camera della Corte EDU quel giorno stabilì che l'ergastolo è una pena inumana e degradante che viola i diritti umani fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Cedu.

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