Quando sale a bordo il redditometro

Ma lo Stato ama la nautica? I dubbi sono legittimi. A quasi quarant’anni dalla sua «invenzione», il redditometro continua a guardare con l’occhio torvo i costruttori, le unità da diporto e gli armatori. Le modifiche introdotte dall’articolo 22 del decreto legge numero 78 del 31 maggio 2010 disorientano chi possiede un’imbarcazione o chi intende acquistarla.
«Questo dl - spiega Alfredo Malguzzi, consulente societario, fiscalista e dottore commercialista - ha portato rilevanti modifiche all’accertamento sintetico. Non si distingue più, infatti, tra spese correnti e spese per incrementi patrimoniali. L’amministrazione finanziaria guarda le spese sostenute a qualsiasi titolo, siano di consumo o di investimento.
Risultato: vengono prese in considerazione sia le spese voluttuarie (viaggi o quote associative a circoli sportivi) sia le spese mediche di rilevante importo, sia quelle legate alle ristrutturazioni edilizie o, appunto, all’acquisto di una barca. Compresi i beni durevoli come gli elettrodomestici, i mobili, gli alberi e le vele, oltre che le spese per investimenti societari, immobiliari e così via».
Breve ripasso sul redditometro, strumento istituito nel 1973 per la «determinazione induttiva» del reddito, ossia per verificare se le spese delle persone fisiche siano «coerenti» con il reddito dichiarato. Navi, barche e natanti compongono uno dei «gruppi rilevanti» per l’Agenzia delle Entrate: per la cronaca gli altri gruppi sono: abitazioni, sia principale sia secondaria; collaboratori familiari; cavalli da corsa e da equitazione; assicurazioni (escluse Rc, vita, infortuni e malattie); aerei e velivoli in genere; autoveicoli, roulotte e moto.
Gli elementi principali considerati per l’accertamento di una barca (vela o motore) sono la stazza lorda (in tonnellate) e lunghezza (in centimetri). La nautica è svantaggiata? «Sì e no - risponde Malguzzi - perché è in compagnia di classi di beni, alcuni non esattamente simbolo di agiatezza, come le roulotte e i caravan, ma rimane il fatto che basta una barca a vela di oltre 6 metri e stazza superiore a 3 tonnellate per essere considerati tra i possessori di beni di lusso e quindi passibili di accertamento sintetico. Una critica ai coefficienti è complessa, però la nautica è sicuramente svantaggiata nelle riduzioni annue. Si pensi che gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti agli aeroclub beneficiano di una riduzione del 30% sul costo orario, mentre per gli autoveicoli i valori risultanti dall’applicazione dei coefficienti sono ridotti del 10% annuo».
L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che la nuova versione del redditometro ha un aspetto positivo: il contribuente può dimostrare di possedere redditi che non formano l’imponibile (dividendi o redditi da attività tassate a forfait), ma soprattutto che le spese sono state finanziate da redditi di altri periodi di imposta. «Prima dell’entrata in vigore del dl 78-2010 - aggiunge Malguzzi - il contribuente poteva difendersi con idonea documentazione prima della notifica dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Oggi c’è l'obbligatorietà del contraddittorio: il contribuente, invitato a comparire, può fornire agli uffici dati e notizie rilevanti per dimostrare che il finanziamento delle spese accertate è avvenuto con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o comunque legalmente esclusi dalla base imponibile, o con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta. Un’apertura innovativa rispetto al passato, con un maggiore peso dato ai risparmi».
Ed è proprio questo il punto che complica la nuova disciplina di difesa del contribuente accertato, perché a lui rimane l’onere di provare la sua capacità di risparmio nelle annualità pregresse. La difficoltà sta nel dimostrare la natura e l’utilizzo di questi risparmi tanto più dove non ci sono obblighi contabili o documentali. A questo punto la domanda è scontata: è impossibile pensare che negli anni a venire si trovino degli strumenti più sofisticati e al tempo stesso meno persecutori nei riguardi della nautica? Malguzzi non è ottimista: «Il dl 78 - conclude - ha allargato il bacino di spese induttivamente accertabili con lo strumento del redditometro nella lotta all’evasione fiscale. Oggi non si guardano più solo i “beni di lusso”, ma tutte le spese, senza distinzione di natura o di specie.

Quindi è inutile sperare che le imbarcazioni di una certa metratura non continuino ad essere valutate “beni di lusso”. Ma al contempo forse ci sarà una valutazione più complessiva del settore nautico». È quello che auspicano tutti gli armatori, stanchi di essere additati, sempre e comunque, come evasori.

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