Scommessa selvaggia, arriva un freno dal Tar della Toscana

«La legge è diseguale per tutti», recitava Totò in un film ambientato in pretura. L’affermazione non è poi così banale o paradossale al pensiero di cosa accade in Italia sulla legalità o meno dei ctd senza concessione. La giurisprudenza continua a essere contrastante, Stanley si fa forte di pronunciamenti a suo favore, ma il tribunale amministrativo della Toscana ha dato torto al bookmaker inglese con l’ordinanza di giovedì scorso.
Il giudice amministrativo, chiamato in causa dopo il rifiuto della Questura di Pistoia di rilasciare a un ctd la licenza di pubblica sicurezza, ha affermato (dispaccio Agicos) che l'affidamento dei giochi alla gestione dei monopoli è «sufficiente ad impedire ai privati l'esercizio libero e indiscriminato di attività di gestione di scommesse». Il ricorso, intentato dal gestore del centro trasmissione dati, puntava invece a ottenere un'ordinanza «che imponga all'amministrazione di consentire in modo libero e indiscriminato l'esercizio di attività di scommessa nel territorio dello Stato, contestando in radice l'esistenza in tale materia di un monopolio statale». Nel suo provvedimento il Tar della Toscana s’è anche soffermato sulla compatibilità del sistema italiano con il diritto comunitario: «La Corte di Giustizia Europea l’ha dato per scontato, sia pure subordinandolo a giustificazioni obiettive di politica sociale e tracciandone le modalità di esercizio».
È anche in forza di questi pronunciamenti che Assosnai va avanti per la propria strada contro i ctd: «La nostra associazione – ha affermato il suo presidente Francesco Ginestra – continuerà a supportare i diritti concessori legittimamente acquisiti dai suoi associati». Ginestra ha poi aggiunto: «La giurisprudenza è oscillante e in costante evoluzione. In altre parole non è consolidata nel senso di una disapplicazione sistematica della norma che sanziona l’attività dei centri Stanleybet per contrasto con i principi comunitari e quindi non è assolutamente veritiero parlare di una “legalizzazione dei centri Stanley”. Fra l’altro molti provvedimenti ai quali fa riferimento Stanleybet non sono definitivi perché suscettibili d’impugnazione». E ancora: «Altri tribunali penali si pronunciano in materia differente. L’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma, depositata il 28 luglio scorso, ha confermato il sequestro di un centro Stanleybet ritenendo la normativa italiana emanata dopo la Legge Bersani del 2006 pienamente compatibile con i principi comunitari. In questo pronunciamento si afferma inoltre che, nell'attività del gestore del centro, è astrattamente ravvisabile una condotta penalmente rilevante per avere egli esercitato intermediazione in favore di un allibratore straniero senza concessione non già perché non ammesso a partecipare al bando ma perché deliberatamente ed intenzionalmente non ha inteso parteciparvi».


In merito all’assoluzione di un ctd da parte del Tribunale di Trieste, Ginestra ha affermato: «La sentenza è stata emanata senza contraddittorio con Snai poiché né Aams né alcun concessionario hanno partecipato al processo in difesa della normativa che regola il settore. Impugneremo quindi la sentenza perché esclusi illegittimamente dal processo».

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica