Nel convegno sui giochi, svoltosi a Montecatini, il direttore di Aams Antonio Tagliaferri sè soffermato su un concetto che da tempo è al centro di discussioni, interpretazioni e polemiche: «Il sistema italiano è in perfetta sintonia con le direttive dellUnione Europea». Queste le motivazioni: «È vero che i bandi e le gare del 1999 esclusero soggetti comunitari dalla gestione delle scommesse. Ma da quel momento, grazie alle sentenze Gambelli e Placanica e a una pronuncia della Cassazione a sezioni unite, era il 2004, sè aggiustato il tiro. Il nostro ordinamento ha coniugato lesigenza di canalizzare il gioco su circuiti leciti nel rispetto dei principi comunitari con la necessità di tutelare lordinamento pubblico, quindi i consumatori e i minori. Le sentenze della Corte di Giustizia Europea in alcuni hanno fatto da stimolo, ma in altre hanno preso atto di cambiamenti già avvenuti». A questo riguardo il dirigente ha portato un esempio: «La Placanica fissava due alternative: o leliminazione del sistema concessorio oppure lassegnazione di un congruo numero di licenze. E questa era la strada già intrapresa con il decreto Bersani. Mi pare che il pensiero dellAvvocato Generale della Cge, Paolo Mengozzi, vada in questa direzione quando afferma che nessuna norma autorizza un operatore comunitario a ottenere una licenza in uno Stato e operare in un altro».
Nel suo intervento Mengozzi aveva sottolineato, fra laltro, come il reciproco riconoscimento delle licenze nazionali per giochi dazzardo non sia realizzabile allo stato attuale del diritto comunitario. A suo parere uno stato membro può, da un lato, vietare i giochi dazzardo su Internet a talune condizioni e, dallaltro, prevedere un monopolio statale sulle scommesse sportive. In linea anche le conclusioni di Gerardo Belperio, responsabile dellarea Giochi Pubblici in seno alla Pubblica Sicurezza di Roma: «La libertà di stabilimento nel caso di giochi e delle scommesse non esiste. La direttiva comunitaria in materia di servizi transfrontalieri esclude esplicitamente i giochi e le scommesse dal proprio ambito di applicazione. E, visto che gli stati membri si comportano in maniera differente su questa materia, lUnione Europea ha lasciato a ciascuno la libertà di stabilire la propria politica nella tutela dellordine pubblico». Sulla legittimità del regime concessorio sè espresso anche Pierpaolo Grauso, magistrato del Tar Toscana: «La giurisprudenza comunitaria ha sostanzialmente confermato la legittimità di questo sistema dal momento che ha ammesso deroghe alla libera prestazione di servizi ma solo se applicate in maniera non discriminatoria. E, anche in occasione della sentenza sul rinnovo delle agenzie storiche, lUe ha censurato le modalità del rinnovo delle concessioni, ovvero la mancanza di una gara, non il sistema in sé».
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