Un'altra sentenza choc: lo straniero può restare se ha un figlio piccolo

Sostituendosi al parlamento la Cassazione torna a legiferare in materia di immigrazione: autorizza gli immigrati con figli piccoli a restare in Italia in assenza di gravi motivi di salute o ragioni di particolare urgenza

Un'altra sentenza choc: 
lo straniero può restare 
se ha un figlio piccolo

Roma - Una nuova sentenza della Cassazione è destinata a far discutere. Sostituendosi al parlamento, infatti, la Corte è tornata a legiferare in materia di immigrazione. Il cambio di rotta arriva con l'autorizzazione agli immigrati con figli piccoli a restare in Italia anche in assenza di gravi motivi di salute o ragioni di particolare urgenza. A stabilirlo è stata la prima sezione civile della Suprema corte che ha accolto il ricorso di un padre, un marocchino, che chiedeva gli venisse prolungata l'autorizzazione a restare in Italia perché qui aveva un figlio piccolo.

Nuova ingerenza della Suprema corte Nessun motivo di particolare urgenza ma semplicemente la cura del rapporto affettivo con il figlio è sufficiente, secondo Piazza Cavour, per ottenere una permanenza più lunga. Il caso è avvenuto a Milano: un cittadino marocchino che viveva e lavorava in Italia, dove si era creato una famiglia, aveva avuto un bambino, aveva chiesto una proroga dell'autorizzazione a restare nel Belpaese. Le autorità avevano respinto l'istanza e lui aveva impugnato la decisione di fronte al Tribunale meneghino che aveva accolto la domanda. Poi le cose erano andate diversamente in secondo grado. La Corte d'Appello aveva ribaltato il verdetto. Quindi il ricorso in Cassazione. La prima sezione civili ha accolto il gravame dell'immigrato dando la precedenza ai diritti di un padre che chiedeva di stare con il figlio.

Il Collegio ha preso atto di una decisione delle Sezioni unite dell'anno scorso secondo cui "la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto".

Secondo la Cassazione, dunque, si tratta di "situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata" e che non hanno "tendenziale stabilità" che, "pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate", si concretizzano "in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo" e "trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare". 

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