Catania - A quanti sarà capitata la spiacevole sorpresa di andare in aeroporto e accorgersi che il proprio volo, per qualche ragione, è stato annullato. La cosa che più infastidisce è che ci si sente quasi presi in giro dalle compagnie aeree. Ma d'ora in avanti la musica potrebbe cambiare un po'. Un giudice di pace, infatti, ha accolto il ricorso di un viaggiatore il cui volo era stato cancellato: avrà diritto a un rimborso. E' una delle primissime sentenze in tal senso. Per questo è particolarmente significativa.
Il viaggio incriminato Il passeggero doveva tornare a Catania con i voli Pisa-Roma e Roma-Catania. Giunto all’aeroporto di Pisa ha appreso che il volo era stato cancellato. Da quel momento è iniziata una vera e propria odissea per il viaggiatore. Dopo circa tre ore di attesa senza informazioni e assistenza, infatti, è stato portato a Roma a bordo di un pullman, arrivando a Fiumicino all’una e mezza di notte. Alle tre di notte, dopo aver atteso oltre un’ora, è stato trasportato in albergo, per essere successivamente ritrasferito, dopo poche ore, a Fiumicino con successivo imbarco sul volo Roma-Catania delle ore 8.55.
I Consumatori Per la Confederazione generale dei consumatori, che ha diffuso la notizia della sentenza del giudice di pace, "si tratta di una delle primissime sentenze in Italia che riconoscono il diritto del passeggero ad avere corrisposta la cosiddetta compensazione pecuniaria e l’ulteriore risarcimento dei danni subiti, così come previsto dal Regolamento comunitario n. 261/2004, entrato in vigore nel febbraio del 2005".
La compagnia aerea Nel corso del giudizio la compagnia aerea ha eccepito che la cancellazione del volo era avvenuta per motivi tecnici, causa non imputabile, che comporta, dunque, l’esclusione della compensazione pecuniaria. Il giudice, invece, ha osservato che anche altri voli con la stessa avaria non erano stati cancellati: per questo non ha ritenuto sussistente la causa di forza maggiore esimente di responsabilità.
Nessuna assistenza Inoltre, è stato ravvisato, non è stata fornita al passeggero l’adeguata assistenza prevista sempre dal regolamento comunitario. Da qui la condanna della compagnia aerea al pagamento della somma di € 250, quale compensazione pecuniaria, e di € 550 a titolo di risarcimento danno patrimoniale ed esistenziale. Oltre alla condanna alle spese del giudizio.
I diritti dei passeggeri "È una importantissima pronuncia che costituisce un utile precedente per il riconoscimento dei diritti dei passeggeri previsti da un regolamento
comunitario purtroppo ancora poco conosciuto ed applicato", hanno dichiarato l’avvocato Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia e l’avvocato Maurizio Mariani, che hanno assistito in giudizio i consumatori.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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