Articolo 18, un’anomalia tutta italiana

Articolo 18, un’anomalia tutta italiana

RomaÈ un tabù tutto italiano o quasi quello del licenziamento. Soprattutto quando si parla di aziende con almeno 15 dipendenti, per le quali vige una disciplina particolarmente garantista definita dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quello che oggi viene messo in discussione tra gli strali dei sindacati. L’articolo in questione stabilisce che in aziende medio-grandi il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo può essere dichiarato illegittimo dal giudice con il conseguente reintegro del lavoratore, concedendo a questi la scelta di ottenere, in alternativa, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultimo stipendio. Se invece l’azienda ha meno di 15 dipendenti in caso di licenziamento dichiarato illegittimo può rifiutare il reintegro del dipendente, limitandosi a riconoscergli un risarcimento pari ad alcune mensilità (da 2,5 a 6). Una sperequazione che anni fa un referendum propose di annullare allargando la «blindatura» anche ai dipendenti di aziende piccole; gli italiani reagirono ignorando di fatto il quesito. E che oggi invece rischia di scomparire al contrario, rendendo più semplice il licenziamento per tutti.
Ma negli altri Paesi ci sono tutte queste tutele per il lavoratore dipendente? Esiste un corrispondente dell’articolo 18? La riposta è no. Lo Statuto dei lavoratori italiano è fino a oggi forse il più garantista dell’Occidente, in ossequio alla weltanschauung latina che vive il «posto fisso» come principale antidoto alla disoccupazione. Al contrario le cifre dimostrano che una disciplina più liberale del rapporto di lavoro favorisce l’occupazione e, con la maggiore rotazione degli impieghi, anche la crescita professionale e del reddito.
Partiamo dai Paesi a noi più vicini: la Spagna prevede l’ordine di reintegro del dipendente licenziato illegittimamente, ma dà all’azienda la possibilità di opporre rifiuto motivato versando al lavoratore un’indennità pari a 45 giornate lavorative per ogni anno di anzianità. Anche la sindacalizzatissima Francia concede alle aziende di licenziare oltre che per ragioni individuali anche per motivi economici, e di opporsi all’ordine di reintegro garantendo al licenziato non solo una cospicua indennità (da 6 a 24 mesi), ma anche misure di riconversione e riqualificazione professionale particolarmente stringenti nel caso di licenziamenti collettivi in aziende con almeno 50 dipendenti. Nei Paesi scandinavi, e in particolare in Danimarca, il principio è quello della cosiddetta flexsecurity: mercato del lavoro meno rigido, maggiore facilità di licenziamento e in cambio tutele da sogno per il dipendente a spasso, con indennità a scalare pagate dall’ex datore di lavoro, incentivato così a favorire il ricollocamento del dipendente in uscita. Altra aria nel Regno Unito: qui l’unico limite è nei casi che nascondono discriminazione di razza o genere. Altrimenti, addio con un breve preavviso e un risarcimento che parte da una base fissa e cresce in funzione di diverse variabili. In Germania rispunta il diritto di reintegro per il dipendente licenziato senza giusta causa secondo il giudice, ma anche in questo caso l’azienda che possa provare l’impossibilità del reintegro può cavarsela con un’indennità da 12 a 18 mesi di stipendio.

E negli Stati Uniti? Qui trionfa il principio dell’employment at will, una sorta di lavoro à-la-carte: il rapporto di lavoro si può interrompere con disinvoltura; e assai spesso sono i dipendenti a dire ciao. Perché alle volte, con buona pace dei garantisti nostrani, perdere il lavoro può essere un’opportunità.

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