Per quanto non si tratti di una prassi usuale, può capitare di dover prestare la propria autovettura a un parente oppure a un amico. Ma che cosa accade se si verifica un incidente? A chi sarebbero da attribuire le responsabilità?
Secondo quanto previsto dalla legge, le colpe possono ricadere su entrambi, vale a dire sul proprietario del mezzo e sulla persona a cui esso è stato ceduto in prestito, vale a dire colui che si trovava alla guida al momento del sinistro.
Le responsabilità
Nell'articolo 2054 del Codice civile vengono definite entrambe, ovvero:
- la responsabilità dell'automobilista, che deve sempre rispettare le norme sancite dal Codice della strada. La sua condotta al volante è di primaria importanza nella valutazione delle colpe quando si verifica un incidente stradale, per cui deve essere possibile dimostrare che egli abbia rispettato le regole guidando in modo corretto. Qualora abbia, ad esempio, bruciato uno stop o un semaforo oppure si sia attaccato al veicolo che lo precedeva senza mantenere la distanza di sicurezza minima, è ovvio che debba essere ritenuto colpevole del sinistro;
- la responsabilità del proprietario, che entra in gioco semplicemente perché titolare della vettura coinvolta nell'incidente. L'unico modo che costui ha per evitare di essere considerato correo è quello di dimostrare che il mezzo gli sia stato sottratto indipendentemente dalla sua volontà, ovvero nei casi in cui egli abbia agito in ogni modo da impedire che ciò avvenisse, vietandolo esplicitamente o magari anche nascondendo le chiavi. Nel caso in cui il mezzo sia stato rubato, ovviamente, ogni tipo di responsabilità decade.
Il risarcimento
Certificata la responsabilità, resta da stabilire la questione relativa al risarcimento da parte dell'assicurazione: la Rca garantisce la copertura dei danni provocati a terzi a prescindere da chi si trovasse al volante dell'automobile assicurata, per cui la vittima è sempre tutelata. C'è comunque un caso in cui la compagnia assicurativa può rivalersi, ovvero quando tra le clausole c'è quella che limita la copertura dei danni prodotti esclusivamente dal proprietario del mezzo. In questo caso l'assicurazione, dopo aver regolarmente risarcito la vittima, chiederà al responsabile un rimborso delle spese sostenute al di fuori delle clausole previste dalla polizza.
Anche il proprietario potrebbe subire indirettamente delle conseguenze dall'incidente, con l'innalzamento del premio assicurativo alla scadenza della propria polizza
Per contro, anche nel caso in cui riportasse dei danni di natura fisica, il conducente non proprietario del mezzo non avrebbe alcun diritto a ricevere un risarcimento: secondo l'articolo 129 del codice ass.private, infatti, egli non può essere considerato "terzo" e quindi beneficiare delle coperture obbligatorie per i danni alla persona.
Danni al mezzo, punti patente e multe
In caso di danni all'autovettura il responsabile è in genere l'automobilista, a meno che non sia dimostrabile che egli abbia guidato con prudenza e rispettando il Codice della strada. Se, come sancito di recente dalla Corte di Cassazione, il mezzo non era correttamente revisionato al momento del sinistro, il risarcimento è da suddividere equamente tra il proprietario del mezzo e il conducente.
Qualora il Codice della strada venga infranto e ciò sia causa di incidente, quando ad esempio si eccede nella velocità o non si rispettano stop o precedenze, vi sono in genere due tipologie di sanzioni,ovvero le multe e la decurtazione dei punti della patente. Mentre le sanzioni pecuniarie possono ricadere sulle spalle di entrambi, proprietario e conducente, la perdita di punti è una punizione personale che può colpire solo il conducente, ovvero colui che ha commesso la violazione
Se a seguito del sinistro stradale si verifica il ferimento grave o addirittura la morte di un individuo possono venirsi a configurare reati come
lesioni personali colpose o omicidio stradale: in caso di conseguenze penali il proprietario del mezzo resta escluso, dal momento che viene colpito solo chi ha commesso il reato al volante del mezzo prestato.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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