Un errore commesso al momento di inserire l'indirizzo del contribuente nei confronti del quale era stata emessa una cartella esattoriale del valore di 13 milioni e 928mila euro, dovuta a causa di mancati versamenti Iva, è risultato determinante a far sì che il diretto interessato, l'imprenditore Massimo D'Alessio, non debba pagare il suo debito nei confronti del Fisco. I giudici alla fine hanno quindi dato ragione ai legali che tutelano gli interessi del contribuente, i quali hanno portato avanti una battaglia legale che affonda le sue radici nel 2007.
Quell'anno, a Roma, si verificò un errore di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, e la cartella esattoriale con il debito contestato all'imprenditore non giunse mai a destinazione: e questo per il fatto che nell'indirizzo a cui effettuare il recapito invece che via Carlo Porzio Biroli 52, sulla Cassia, fu scritto via Renato Birolli 52, sulla Prenestina.
La Corte di giustizia tributaria si è dovuta esprimere in due gradi di giudizio su questo singolare caso, dichiarando la prescrizione del titolo esecutivo contestato e pronunciandosi quindi a favore dell'imprenditore Massimo D'Alessio, i cui interessi sono stati difesi in aula dagli avvocati Fabio Calò e Giuseppina Tenga. Paradossalmente è stata sufficiente una "L" di troppo rispetto all'indirizzo corretto a cambiare la destinazione inserita sulla cartella e quindi il destino del debito contestato dal Fisco all'imprenditore.
L'Agenzia delle Entrate si mosse con decisione nel maggio del 2022, chiedendo a Massimo D'Alessio di saldare un debito da 13 milioni e 928mila euro derivante dal mancato versamento di ben quindici cartelle esattoriali e di due accertamenti. Il problema è che dal 2007, anno durante il quale si verificò in origine l'errore, l'imprenditore non aveva mai ricevuto alcuna contestazione ufficiale da parte del Fisco. Fu lui stesso a interessarsi in prima persona per risalire all'origine del debito che gli era stato attribuito dall'Agenzia delle Entrate, comprendendo che la cartella esattoriale non gli era mai stata recapitata semplicemente per il fatto che non risiedeva in via Renato Birolli 52.
Per questo motivo venne dichiarata l'irreperibilità assoluta del contribuente, nei confronti del quale furono emessi anche un’iscrizione ipotecaria e ben due atti interruttivi: anche questi, tuttavia, recavano l'indirizzo errato e non giunsero
mai a destinazione."La notifica non si è mai perfezionata e la pretesa risulta prescritta essendo decorsi 10 anni dalla notifica della stessa", hanno spiegato i giudici nelle motivazioni della loro sentenza.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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