Dopo 14 anni sono entrate in vigore le nuove norme relative agli autovelox, per cui, prima di mettersi in strada per le vacanze estive, è bene essere a conoscenza di qualche prezioso dettaglio che può tornare utile in caso di controversie.
Innanzitutto, stando a quanto indicato nel decreto ministeriale, un sistema di rilevamento di velocità può essere installato in strade urbane o extraurbane non principali qualora sussista una delle seguenti condizioni: in caso di alta incidentalità, da dimostrare con un’analisi sui cinque anni precedenti tenendo conto dei sinistri e della velocità, in caso di impossibilità o gravi difficoltà a fermare subito i trasgressori, per situazioni contingenti o caratteristiche della strada o in caso di velocità reali oltre i limiti, documentate dal gestore della strada.
Il non rispetto delle sopra citate condizioni, invece, non pregiudica in alcun modo l'installazione di autovelox in autostrada o extraurbane principali, in cui i controlli sono sempre possibili.
Postazioni mobili
Qualora non si possano inserire postazioni fisse o non presidiate, resta la facoltà di collocare apparecchi mobili, utilizzabili temporaneamente con presidio di agenti a distanza e senza alt ai trasgressori. Anche in questa situazione esistono tuttavia delle limitazioni.
"La postazione mobile di controllo della velocità può essere collocata esclusivamente su strade o singoli tratti di strada in cui il limite di velocità imposto dall’ente proprietario non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato previsto per le strade extraurbane", vale a dire 130 km/h in autostrada, 110 km/h su strada extraurbana principale, 90 km/h sulle altre extraurbane. Se la velocità massima consentita è inferiore di oltre 20 km/h, a causa della rilevazione di criticità del tracciato plano-altimetrico o per via delle dimensioni della piattaforma stradale, la collocazione dell'autovelox è consentiva solo nel caso in cui i limiti di velocità siano indicati chiaramente con i segnali di "inizio" e di "fine" della limitazione "relativamente a un tratto stradale di estesa minima pari a 2 km per le autostrade, 1,5 km per le strade extraurbane principali, 500 metri per le strade extraurbane secondarie e per le strade locali extraurbane e 250 metri per gli itinerari ciclopedonali extraurbani".
Bisogna inoltre sempre tenere presente il fatto che la distanza minima tra due diversi autovelox non deve mai essere inferiore a 4 km nelle autostrade, 3 km nelle strade extraurbane principali e 1 km nelle altre strade extraurbane. Tra il segnale di limite di velocità e il sistema di rilevamento deve esserci sempre una distanza di almeno 1 km.
Cosa accade nelle strade urbane? Su quelle di scorrimento, l'autovelox può essere installato se il limite massimo di velocità consentito "è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h": unica eccezione è quando il limite sia inferiore a causa della rilevazione di criticità del tracciato plano-altimetrico, per via delle dimensioni della piattaforma stradale o in casi di rilevante incidentalità stradale, ma solo nei casi in cui il ridotto limite di velocità sia esteso per almeno 400 metri.
Sulle strade urbane di quartiere e urbane locali, invece, il dispositivo mobile può essere collocato solo se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h. Sulle strade urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali il limite massimo è di 30 km/h.
La distanza minima tra due diversi dispositivi deve essere come minimo di 1 km sulle strade urbane di scorrimento e di 500 m per le strade urbane locali e quelle ciclabili. La distanza tra il segnale e l'autovelox non deve essere inferiore a 200 m per le strade urbane di scorrimento e a 75 m per tutte le altre strade.
Postazioni fisse
Gli autovelox fissi possono essere installati nei tratti di autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade extraurbane locali se il limite massimo di velocità consentito è pari o non inferiore di oltre 20 km/h "rispetto a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada". Unica deroga, anche in questo caso, se siano rilevabili criticità legate al tracciato plano-altimetrico o alle dimensioni della piattaforma stradale.
I tratti con limiti di velocità inferiori devono essere indicati chiaramente con i segnali di "inizio" e di "fine" della limitazione "relativamente a una estesa stradale pari a 2 km per le autostrade, 1,5 km per le strade extraurbane principali, 500 metri per le strade extraurbane secondarie e per le strade locali extraurbane e 250 metri per gli itinerari ciclopedonali extraurbani".
Il controllo della velocità media, ovviamente, è consentito esclusivamente su tratti di strada con limite uniforme e comunque privi di diramazioni e svincoli o nel caso in cui questi siano sì presenti ma abbiano flussi in entrata e in uscita di portata non significativa. La lunghezza del tratto stradale da sottoporre a controlli di velocità media non deve essere inferiore a 1 km e comunque un secondo sistema di rilevamento non può essere collocato a una distanza inferiore ai mille metri, fermo restando che è consigliabile non effettuare un eccessivo frazionamento del tratto stradale da controllare. Un chilometro è anche la distanza minima che deve intercorrere tra il cartello e la postazione.
Per quanto concerne le postazioni fisse urbane, invece la postazione fissa può essere collocata qualora il limite massimo di velocità consentito sia "pari a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h", a parte le solite deroghe per criticità di tracciato plano-altimetrico, di dimensioni della piattaforma stradale o per condizioni di elevata
incidentalità stradale. Il tratto di velocità inferiore deve essere esteso per almeno 400 metri. La distanza tra segnale e autovelox, non deve essere inferiore a 200 metri su strade di scorrimento e 75 metri sulle altre.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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