Mutuo cointestato e divorzio, ecco cosa succede

Non è raro che, per accendere un mutuo, i coniugi scelgano la formula della co-intestazione, rendendosi così responsabili in solido. Ma cosa succede in caso di separazione e divorzio? Ecco alcune vie percorribili

Mutuo cointestato e divorzio, ecco cosa succede

La questione mutuo è molto spesso spinosa e non di facile soluzione, motivo per il quale i coniugi tendono a sottoscriverlo insieme, fornendo così una doppia garanzia alla banca che lo emette e impegnandosi in solido, ossia offrendosi entrambi responsabili del rimborso. La co-intestazione, di fatto, è l’impegno di entrambi a saldare interamente il debito ed è assunto quando la coppia è in una fase di stabilità che non contempla la fine della relazione e il conseguente divorzio.

La situazione diventa delicata in caso di separazione o di divorzio. Questa guida è un vademecum delle cose sulle quali riflettere prima di assumersi un debito dalla durata multi-quinquennale.

Il mutuo cointestato e la separazione

Per dovere di chiarezza, benché l’argomento sia noto, ci soffermiamo un istante sul mutuo cointestato, ovvero una formula di accensione nella quale più persone sono obbligate al pagamento della totalità del debito.

Dal punto di vista della banca si tratta di una garanzia in più perché, laddove un creditore non pagasse, potrebbe rifarsi su tutti gli altri.

Nel caso di una separazione coniugale la norma di massima prevede che il mutuo debba essere rimborsato in solido da entrambi i coniugi perché viene considerato un debito che i coniugi hanno assunto liberamente. Così, nel caso in cui uno dei due coniugi non pagasse le rate, la banca può agire legalmente contro uno o entrambi gli intestatari.

Laddove la separazione non fosse consensuale, accade che i coniugi non arrivino a trovare un accordo per il pagamento del mutuo e quindi subentra un giudice che tiene conto del reddito di ogni coniuge, dell’eventuale presenza di minori e delle decisioni relative all’assegno di mantenimento.

Il pagamento del mutuo

Come detto, la legge subentra laddove i coniugi non trovano un accordo. Ci sono possibilità diverse per scongiurare l’intervento di un giudice il quale, peraltro, rischia di scontentare una delle parti coinvolte dando così avvio a una lunga e costosa procedura di ricorsi.

Tra queste possibilità spiccano:

  • vendita della casa
  • estinzione del mutuo
  • accollo interno, ossia uno dei coniugi accetta di continuare a pagare il mutuo. In questo caso non serve il benestare della banca
  • accollo esterno, uno dei due coniugi si defila dal contratto, lasciando all’altro il dovere di saldare il mutuo. Opzione questa che necessita dell’accordo della banca

Sono tutte strade perseguibili anche se trovano applicazione in contesti diversi tra di loro.

Laddove la situazione economica lo consente, il coniuge con maggiore disponibilità paga la rata del mutuo deducendo dall’assegno di mantenimento l’importo versato. Questa opzione, ossia l’accollo interno, deve essere dichiarata nell’accordo di separazione. Per la banca non cambia nulla, il mutuo resterà co-intestato e quindi – in caso di insolvenza – la banca tenderà a rifarsi su entrambe le persone che hanno firmato il contratto.

Si tratta per lo più di una strada percorribile nel caso di separazioni consensuali. Quando i coniugi faticano a trovare un accordo, si profila l’ipotesi dell’accollo esterno, condizione per la quale uno dei coniugi esce dal contratto cedendo all’altro la propria quota. Così facendo decade la doppia intestazione del mutuo ed è per questo che la banca deve esprimere il proprio benestare. In un simile contesto si può optare per la surroga del mutuo che, però, può non essere conveniente.

Restano due altre possibilità, l’estinzione del mutuo e la vendita dell’immobile.

La prima ha una logica rilevante nel contesto nel quale non restano molte rate da pagare.

Un’opzione sempre possibile, infine, è la vendita dell’immobile, possibilità che avvantaggia l’estinzione anticipata del mutuo ma si rivela poco pratica nel caso in cui i coniugi avessero dei figli.

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