Carcere senza sconti per gli stupratori

In cella anche per le condanne inferiori ai tre anni. Non saranno concesse le pene alternative

Patricia Tagliaferri

da Roma

Basta con gli stupratori già condannati in libertà, magari affidati ai servizi sociali, ma comunque fuori dal carcere nonostante una sentenza passata in giudicato alle spalle. La Cassazione non fa sconti a chi commette reati di natura sessuale: da ora in poi chi viene condannato per stupro con sentenza definitiva andrà in carcere realmente, senza avere la possibilità di ottenere la sospensione della pena o l’applicazione di misure alternative.
È stata la Suprema corte, a Sezioni unite penali, ad applicare la linea dura nei confronti di chi commette questi crimini. Anche chi è stato condannato a pene inferiori ai tre anni finirà in cella senza la possibilità di ottenere la sospensione della pena - come invece è accaduto finora (a esclusione dei reati di natura associativa) - o la concessione delle misure alternative al carcere. È di ieri la sentenza delle Sezioni unite, presiedute dal primo presidente Nicola Marvulli, che impone il pugno di ferro per gli stupratori.
I supremi giudici hanno respinto il ricorso di un uomo di quarantatré anni, di Trento, condannato a due anni e sei mesi di reclusione per aver compiuto atti sessuali su una giovane senza il suo consenso e per questo arrestato. L’avvocato Nicola Stolfi, che difende l’imputato, il 12 marzo 2005 era riuscito a ottenere la revoca dell’ordine di carcerazione dal tribunale di Trento. L’uomo era così tornato in libertà e aveva anche ripreso a lavorare, nonostante la condanna definitiva.
La Procura di Trento, però, non aveva gradito e aveva impugnato la decisione in Cassazione dove, poiché sulla materia c’era un contrasto di giurisprudenza - la norma in discussione, cioè, non era uniformemente interpretata dalle diverse sezioni - il ricorso è finito all’attenzione delle Sezioni unite.
E ieri gli «ermellini» hanno stabilito che da ora in poi, in tutte le ipotesi di condanna per violenza sessuale, non sarà più possibile sospendere l’ordine di carcerazione se la sentenza è diventata definitiva, come invece era accaduto nel caso in discussione. E l’entità della pena non influirà: anche chi deve scontare meno di tre anni andrà in prigione, salvo poi avere la possibilità di chiedere al tribunale di sorveglianza di essere ammesso ai benefici di legge.
La soluzione adottata dalle Sezioni unite (relatore Pierluigi Onorato, della terza sezione penale) viene così spiegata: «La Corte ha rilevato che per effetto della modifica dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario a opera dell’articolo 15 legge 38 del 2006, gli specifici delitti in materia sessuale rientrano tra quelli ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena».
Un’interpretazione, dunque, che fa rientrare questi reati nella fascia di quelli più gravi, di fronte ai quali i giudici non possono dimostrarsi indulgenti.
«Con questa decisione è passata una linea intransigente - commenta l’avvocato Stolfi - che modifica in maniera dura e opinabile il modo di procedere nei confronti di commette questo delitto, anche se non è collegato ai reati associativi.

D’ora in poi, infatti, queste persone condannate con sentenza definitiva per il reato previsto dall’articolo 609 bis del codice penale non potranno più tornare in libertà sperando magari in un affidamento ai servizi sociali, ma sconteranno la pena in carcere. Anche se questo non esclude che possano poi essere ammesse ai benefici di legge dal Tribunale di sorveglianza».

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