Se non esiste un obbligo esplicito per l'amministratore di consegnare fisicamente il contratto di assicurazione dello stabile (che, ricordiamo, non è obbligatoria, a meno che non sia espressamente prevista dal regolamento condominiale) a ogni condòmino, l'amministratore deve però garantire la trasparenza e l'accesso alle informazioni rilevanti, inclusi i contratti di assicurazione, permettendo ai condòmini di consultarli quando richiesto. Come? Approfondiamo l’argomento.
Cosa dice la legge
Il tema dell'obbligo dell'amministratore di condominio di consegnare al condòmino il contratto di assicurazione dello stabile è legato alla normativa italiana, in particolare al Codice civile, e alla legislazione che regola la gestione dei condomini. L'articolo 1130 del Codice elenca i compiti dell'amministratore di condominio, ma non specifica l'obbligo di consegna del contratto di assicurazione ai condòmini, mentre l'articolo 1129 prevede che l'amministratore sia tenuto a far conoscere loro il contenuto dei contratti stipulati, inclusi quelli assicurativi, ma non impone esplicitamente la consegna del contratto stesso. Indicazioni che in qualche caso potrebbero generare incertezza sul da farsi.
Non è arrivta a sancire l’obbligatorietà della consegna neppure la cosiddetta Riforma del condominio (legge 220, 11 dicembre 2012) che, pur introducendo diverse modifiche alla disciplina del condominio, non ha previsto espressamente l'obbligo per l'amministratore di consegnare il contratto di assicurazione ai singoli condòmini.
Interpretazioni giurisprudenziali
Esistono però altre considerazioni e potenziali sviluppi legati a tale questione. Alcune sentenze hanno chiarito che l'amministratore deve rendere disponibili i documenti contabili e contrattuali per la verifica da parte dei condòmini. Quindi, anche se non c'è un obbligo di consegna fisica del contratto di assicurazione, l'amministratore potrebbe essere tenuto a esibire il documento su richiesta. La giurisprudenza, inoltre, richiama spesso il principio di buona fede e correttezza nella gestione condominiale. Ciò può comportare che l'amministratore debba adottare tutte le misure necessarie per garantire una corretta informazione nei confronti dei condòmini, inclusa la possibilità di visionare il contratto di assicurazione.
Obblighi dell'amministratore, prassi e consuetudini
Ricapitolando, l'amministratore deve garantire in ogni caso la trasparenza nella gestione del condominio e mettere a disposizione dei condòmini i documenti rilevanti, inclusi quelli relativi all'assicurazione, mentre i condòmini hanno diritto ad accedere ai documenti relativi alla gestione del condominio, compresi i contratti di assicurazione, anche se questo diritto non implica automaticamente l'obbligo dell'amministratore di consegnare una copia fisica del contratto a ogni condòmino. Quali, dunque, le possibili soluzioni?
La modalità con cui l'amministratore mette a disposizione il contratto di assicurazione può variare dalla consultazione diretta (i condòmini possono consultare il contratto presso lo studio dell'amministratore o richiederne una copia da visionare), all’assemblea condominiale, durante la quale l'amministratore può presentare i dettagli dei contratti assicurativi e rispondere a eventuali domande dei condòmini, ad un’area riservata online, dove vengono caricati i documenti rilevanti, compresi i contratti di assicurazione, accessibili ai condòmini.
Tutele per i condòmini
Da parte loro, qualora ritengano che l'amministratore non stia rispettando gli obblighi di trasparenza, i condòmini possono avvalersi di alcuni strumenti, quali:
una richiesta formale: un condòmino può presentare una richiesta formale per visionare il contratto di assicurazione, cui l'amministratore dovrebbe rispondere positivamente, permettendo la consultazione del documento;
l’assemblea condominiale: durante l'assemblea, i partecipanti possono discutere dell'operato dell'amministratore e chiedere chiarimenti sui contratti stipulati, incluso quello di assicurazione, deliberando eventuali azioni nei suoi confronti;
un reclamo al tribunale: se l’amministratore si rifiuta di fornire accesso ai documenti richiesti, un condòmino può rivolgersi al tribunale per ottenere un ordine che imponga all'amministratore di esibirli.
Buone pratiche
Per evitare conflitti e garantire una gestione trasparente, gli amministratori possono adottare alcune buone pratiche, mettendo intanto a disposizione dei condòmini una copia dei contratti assicurativi in un'area comune, come detto, o su una piattaforma online accessibile; informandoli
sulle principali clausole e condizioni del contratto di assicurazione durante le assemblee condominiali; rispondendo tempestivamente alle richieste di informazioni e facilitando l'accesso ai documenti da parte dei condòmini.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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