Per la Corte di Cassazione non ci sono dubbi: compete ai nonni versare l’assegno di mantenimento ai minori qualora il genitore non rispetta la regola che lo obbliga a pagare la somma decisa dal giudice nel momento in cui è stata stabilita la separazione consensuale. Gli Ermellini della sezione civile lo hanno stabilito con la sentenza 8980/23 dello scorso 30 marzo. Si tratta, in ogni caso, come riporta il quotidiano Italia Oggi, di un’obbligazione sussidiaria, non solidale. In altre parole, l’assegno pesa proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che non adempie al versamento del mantenimento.
Gli effetti della sentenza
Rispetto alla decisione assunta dalla Cassazione, comunque, non entra in gioco la misura del litisconsorzio necessario, ovvero non è necessaria la presenza di più attori, o di più convenuti, o di più attori e di più convenuti. Facendo un esempio pratico: se una madre ha chiamato in causa la nonna per pagare l’assegno di mantenimento, quest’ultima non può rivalersi, almeno in questa fase, sulla consuocera ma deve provvedere da sola. Il mantenimento viene stabilito in misura fissa, per dodici mesi all’anno, e serve per aiutare l’altro genitore a sostenere le spese di vitto, alloggio, istruzione ed educazione dei figli minori.
Il codice civile
Ad avvalorare la decisione della Suprema Corte sugli obblighi a carico degli ascendenti c’è anche l’articolo del codice civile 316 bis su cui ha influito la riforma del febbraio scorso dell’ex ministro Marta Cartabia che ha modificato i commi 2,4 e 5. Quindi, se il padre e la madre non sono nelle condizioni economiche giuste per onorare il pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli minori, spetta ai nonni sovvenzionare. La loro è un’obbligazione subordinata, perché quella dei genitori resta primaria. Ciò significa che se uno tra il padre e la madre è in grado di ottemperare al pagamento dell’assegno non si può chiedere l’aiuto economico ai nonni.
Il caso specifico oggetto della sentenza
Nel caso della sentenza 8980/23 della Cassazione, la nonna non è riuscita a far coinvolgere anche la consuocera nel versamento dell’assegno perché “il
giudice non poteva integrare d’ufficio il contraddittorio, mentre il provvedimento che nega la chiamata in causa di un terzo implica valutazioni discrezionali e non può formare oggetto di appello o ricorso per Cassazione”.
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