I punti chiave
Buone notizie per i giovani che hanno meno di 36 anni. Grazie al decreto sostegni bis potranno usufruire di agevolazioni fiscali specifiche al momento dell’acquisto della prima casa. Gli aiuti vengono applicati agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, questo perché la legge di bilancio 2022 ha prorogato il termine originario del 30 giugno 2022 di sei mesi, successivamente la stessa normativa riferita al 2023 ha prolungato ulteriormente per un altro anno. Ecco tutti i benefici in questione per chi ha meno di 36 anni e acquista la sua prima casa.
I benefici
La normativa in questione offre diversi vantaggi fiscali. Per le compravendite non soggette a Iva viene prevista l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Invece, per quanto riguarda gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle stesse imposte, viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’Imposta sul valore aggiunto pagata al venditore. Questo credito può essere utilizzato per snellire le imposte di registro, ipotecarie, catastali, o quelle sulle successioni e donazioni per atti presentati dopo l'acquisizione del credito.
Inoltre, può anche essere utilizzato per ridurre le imposte sui redditi nella dichiarazione successiva all’acquisto. Qualora il credito non venga impiegato in queste modalità, è possibile compensarlo tramite il modello F24 usando il codice tributo "6928". Infine, c’è un'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili a uso abitativo. Infine, l'acquisto della prima casa per gli under 36 è esente anche dall'imposta di bollo, come per altri atti soggetti all’imposta di registro proporzionale.
I requisiti
In merito agli immobili e agli atti che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, è necessario fare riferimento alle regole previste per la "prima casa". Gli immobili ammessi includono quelli delle categorie catastali A/2 (abitazioni civili), A/3 (economiche), A/4 (popolari), A/5 (ultra popolari), A/6 (rurali), A/7 (villini) e A/11 (abitazioni tipiche dei luoghi). Le agevolazioni si estendono anche all'acquisto di pertinenze dell'immobile principale, come magazzini (C/2), autorimesse (C/6) e tettoie (C/7), limitatamente a una per categoria e destinate a servizio dell'abitazione. L’acquisto di queste pertinenze può avvenire insieme all’abitazione principale o separatamente, ma entro i limiti temporali delle agevolazioni e rispettando i requisiti previsti. Sono escluse le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di rilevanza storica o artistica). Le agevolazioni si applicano a tutti gli atti di trasferimento di proprietà o di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione), ma non si estendono ai contratti preliminari di compravendita. Tuttavia, è possibile richiedere un rimborso per le imposte proporzionali versate su acconti e caparre una volta firmato il contratto definitivo. Anche gli acquisti immobiliari all’asta possono usufruire dei benefici.
A chi spettano
Le agevolazioni per i giovani under 36 riguardano l'acquisto della prima casa e prevedono condizioni specifiche. I beneficiari devono avere un Isee non superiore a 40mila euro annui e non devono aver compiuto 36 anni nell'anno di stipula dell'atto. L'Indicator della Situazione Economica Equivalente è calcolato sui redditi e patrimoni del secondo anno precedente alla presentazione della Dsu, con possibilità di aggiornamento tramite Isee corrente in caso di variazioni economiche significative.
Per godere dell'agevolazione "prima casa under 36", l'acquirente deve anche rispettare i requisiti generali dell'agevolazione "prima casa", come stabilire la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi e non essere titolare di altri diritti reali su immobili abitativi. In caso di mancanza dei requisiti, l'aiuto decade, comportando il recupero delle imposte, l'applicazione degli interessi e delle sanzioni. Se non si rispettano i requisiti specifici per "under 36" ma rimangono validi quelli per "prima casa", le imposte vengono rideterminate al 2%, mentre, in caso di decadenza completa, l'imposta di registro aumenta al 9%, con ulteriori conseguenze fiscali.
Quando non è valida l’agevolazione
La legge di conversione del decreto n. 215/2023, in vigore dal 29 febbraio 2024, consente di ottenere le agevolazioni "prima casa under 36" anche se è stato firmato e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l'atto finale sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. Se il preliminare è stato firmato nel 2023 ma registrato nel 2024, l’agevolazione non è applicabile.
Le agevolazioni non sono valide nemmeno se l’immobile è stato acquisito per via giudiziale, quando il verbale è del 2023 e il decreto di trasferimento è del 2024. Chi ha concluso l'acquisto tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024 avrà diritto a un credito d’imposta per le imposte pagate in eccesso, utilizzabile nel 2025.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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