Cassa integrazione e lavoro, cambia tutto: ecco come

Anche per i lavoratori con contratti di durata inferiore ai sei mesi non scatterà la sospensione totale del trattamento

Cassa integrazione e lavoro, cambia tutto: ecco come
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Grazie a un disegno di legge che accompagnerà il decreto lavoro si potrà svolgere una mansione retribuita senza perdere il diritto al trattamento di cassa integrazione anche per quei contratti di durata inferiore ai sei mesi, con l'obiettivo di agevolare il reimpiego di una gran fetta di cittadini che stanno beneficiando degli ammortizzatori sociali.

Nel momento in cui tale norma entrerà in vigore, anche per questi lavoratori non scatterà la totale sospensione del trattamento come accade allo stato attuale delle cose, ma si verificherà solo la perdita del sussidio per le giornate effettivamente lavorate. La speranza del governo è quella di far emergere quelle piccole mansioni che in genere vengono svolte in nero durante il periodo di cassa integrazione.

L'articolo 3 del ddl

Il disegno di legge è accompagnato da una relazione integrativa in cui si fa perno sull'orientamento della Corte di Cassazione in materia. In una sentenza del 1992, come riportato da Il Messaggero, gli Ermellini determinarono infatti che "lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa".

Con l'articolo 3 del decreto di legge verrà a cadere la distinzione di trattamento tra i lavori (sia dipendenti che autonomi) della durata inferiore a sei mesi e quelli con estensione temporale superiore, per i quali ad ora è già previsto, in caso di cassa integrazione, il principio di interruzione degli ammortizzatori sociali solo per le giornate effettivamente lavorate senza la sospensione totale del trattamento. Ovviamente sarà dovere del lavoratore comunicare direttamente all'Inps il proprio impiego, pena la decadenza del diritto al trattamento di integrazione salariale.

Fondi di solidarietà

In un altro articolo del ddl si tratta la questione relativa ai Fondi di solidarietà bilaterali, creati ad hoc per garantire ai lavoratori delle tutele nel caso in cui si verifichi una riduzione o una sospensione della propria attività lavorativa svolta in settori o presso aziende che non beneficiano di cassa di integrazione ordinaria né straordinaria: tali fondi vengono determinati in seguito a un accordo stabilito tra imprenditori/aziende e organizzazioni sindacali. L'obiettivo della nuova norma è quello di rendere immediatamente disponibili queste tutele fin dalle prime fasi di attuazione del Fondo Bilateale.

Dipendenti pubblici

Rientrerà nel ddl anche una norma studiata ad hoc per una parte di dipendenti pubblici, nello specifico coloro i quali, iscritti a gestioni previdenziali diverse dall'ex Inpdap, vogliano aderire al "Fondo credito", che garantisce prestazioni di welfare ulteriori, come i prestiti a tassi agevolati, i soggiorni estivi, e gli interventi per anziani o minori ancora in età scolastica. Tra i benefici extra anche l'erogazione anticipata e a condizioni vantaggiose della liquidazione, un aspetto fondamentale per i lavoratori pubblici i quali, alle condizioni di legge attuali, devono attendere anche anni prima di fruire del proprio Tfr.

Sarà nuovamente possibile accedere al Fondo, dopo un periodo di sbarramento al beneficio, tanto per i dipendenti Inps quanto per quelli appartenenti ad altre

categorie non rientranti nella gestione ex Inpdap inizialmente escluse: si tratterà di un'adesione irrevocabile che darà diritto ad accedere alle prestazioni di welfare a partire da un anno dopo l'iscrizione.

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