Se il rilascio del certificato medico per lo svolgimento di attività sportive considerate agonistiche è sempre obbligatorio, non vale altrettanto per quelle non agonistiche. Ma per quali tipi di sport è richiesto il certificato medico non agonistico? A chi bisogna rivolgersi, e con quali costi? Cerchiamo di capirlo insieme.
A cosa serve e chi lo rilascia
La certificazione medica in ambito sportivo, anche a livello non agonistico, è regolamentata dal Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (il cosiddetto Decreto Balduzzi), nonché dal successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.
Il certificato medico per attività sportiva non agonistica è obbligatorio per le persone di età superiore ai 6 anni, per gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario di lezione, e per coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (purché non siano considerati atleti agonisti). Sono autorizzati a rilasciare questo tipo di certificato, per i propri assistiti, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, il medico specialista in medicina dello sport, o ancora i medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.
Per quali attività è obbligatorio
L’obbligo del certificato medico dipende dalla tipologia di attività fisico-sportiva che si intende intraprendere. Ci sono infatti differenze tra chi si reca in una struttura per praticare attività non agonistica, ma “guidata”, e chi invece vi pratica un’attività ludico-motoria, finalizzata semplicemente al raggiungimento e al mantenimento del proprio benessere psico-fisico.
Teoricamente, il certificato medico sportivo non è richiesto per chi voglia iscriversi in palestra o in piscina, praticare un’attività individuale o collettiva, e non sia tesserato a Federazioni sportive nazionali, o a enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni. Tuttavia, la palestra o il centro sportivo, può comunque chiedere di presentarlo a fini assicurativi, nell’eventualità di infortuni anche per attività ludico-motorie.
Esiste invece un obbligo vero e proprio a presentare un certificato sportivo non agonistico per quanti vogliano: praticare uno sport (a livello non agonistico) presso un ente/organizzazione Coni o da esso riconosciuto, come Csi, Pgs, Uisp, Cusi; presso società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali come Figc, Fin, Fit, Fipav; praticare discipline associate Fasi come l’arrampicata sportiva, o presso gli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche.
Validità del certificato e altre prescrizioni, costo
Il controllo si effettua con cadenza annuale e il certificato vale un anno a decorrere dalla data di rilascio. Per ottenere il certificato è necessaria una visita presso un medico, appunto, che consta di anamnesi, esame obiettivo con misurazione della pressione, elettrocardiogramma a riposo.
Per gli ultrasessantenni, maggiormente soggetti a rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato annualmente; lo stesso tipo di esame è richiesto per chi, a prescindere dall’età, presenti patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare.
Qualora lo ritenga necessario, il medico può prescrivere altri esami, come una prova da sforzo massimale, o altri accertamenti mirati, così come decidere di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
Il medico certificatore conserverà poi copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché della documentazione in conformità alle disposizioni vigenti e comunque per la validità del certificato. Per quanto riguarda i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, l’obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, quando questa risulti attivata.
Stando a quanto disposto nel 2018 da un decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dello Sport, relativo allo sport praticato in età prescolare, per l’attività sportiva svolta dai bimbi da 0 a 6 anni, non c’è l’obbligo di presentare il certificato medico ad eccezione dei casi segnalati dal pediatra.
I certificati per l’attività non agonistica sono a pagamento (costo 40 euro) se rilasciati dai medici sportivi, sono invece gratuiti se rilasciati dai medici di famiglia o dai pediatri di libera scelta convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale, ma solo nei casi di attività sportive parascolastiche, su richiesta del Dirigente Scolastico. La gratuità riguarda la visita e la certificazione, mentre l’eventuale esame strumentale (elettrocardiogramma), è a carico del richiedente.
Attività “esonerate”
Come detto, il certificato medico sportivo non agonistico è ritenuto obbligatorio per chi si iscriva ad una palestra o ad una piscina affiliata alla rispettiva Federazione sportiva o a un Ente di promozione sportiva. Spetterà ai centri sportivi stessi far compilare e firmare un apposito modulo, nel quale venga specificato che per potersi iscrivere è necessario il certificato, oltre a federazione sportiva ed ente cui si risulterà poi iscritti. Per quanti invece si rechino in palestra o in piscina una volta ogni tanto, il certificato medico sportivo non è necessario.
L’obbligo di presentare il certificato medico, anche se appartenenti a delle Federazioni o ad Enti regolarmente iscritti al Coni, non
sussiste neanche per quegli sport che richiedono un impegno fisico ridotto, come ad esempio le discipline di tiro (tiro con l’arco, al volo, etc.), il golf o la pesca sportiva di superficie.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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