Tutti gli immobili in cui sono presenti più di 8 condòmini devono, secondo quanto previsto dall’art. 1129 del Codice civile, nominare un amministratore di condominio.
Sulle prerogative di questa figura - fondamentale per il corretto funzionamento di un condominio - abbiamo già parlato in un precedente articolo così come della facoltà, per l’assemblea, di revocarlo in caso di inadempienze.
Ma cosa succede se è l’amministratore a volersi dimettere? E in questo caso, chi si occupa della gestione del condominio?
Entriamo più nel dettaglio.
Quando può dimettersi l’Amministratore?
L’art. 1129 del Codice civile, se da un lato definisce le modalità di nomina e revoca dell’amministratore, dall’altro non sottolinea nulla, e dunque non pone divieti, riguardo alla facoltà di questa figura di rinunciare all’incarico.
Pertanto, il professionista ha facoltà di dimettersi senza vincolo di preavviso o necessità di “giusta causa”, fermo restando, però, tutte le clausole sottoscritte tra le parti nel contratto di nomina dell’amministratore; logicamente “etica” professionale vorrebbe che laddove dovessero presentarsi circostanze di questo genere, l’amministratore provveda a comunicare in anticipo la volontà di dimettersi permettendo all’assemblea di avere il tempo necessario a nominare un nuovo professionista.
La decisione di lasciare l’incarico può essere comunicata a voce durante un’assemblea (essendovi successivamente, un verbale della riunione), oppure per iscritto attraverso raccomandata con avviso di ricezione, indirizzata a tutti i condomini; qualunque sia la modalità scelta, l’assemblea non può fare altro che accettare le dimissioni.
Cosa succede dopo le dimissioni e qual è l’iter di nomina del nuovo amministratore
Per tutto il tempo necessario alla nomina, da parte dell’assemblea, del nuovo amministratore, il professionista uscente è obbligato a garantire la gestione del condominio ad interim, sulla base del principio “prorogatio imperii”.
Dopo la comunicazione delle dimissioni è necessario convocare l’assemblea così da avviare il processo di nomina di un nuovo amministratore; laddove, però, l’assemblea non riesca a deliberare la nomina di un nuovo amministratore, il mandatario dimissionario ha facoltà di richiedere all’autorità giudiziaria di nominare il suo successore,
Successivamente alla nomina del nuovo amministratore, l’uscente è tenuto a consegnargli tutta la documentazione riferita alla gestione del condominio, secondo il principio del “passaggio di consegne”; tra questi documenti è fondamentale che vengano consegnati i registri contabili, i contratti in corso e
le polizze assicurative.Laddove ciò non avvenisse, il nuovo amministratore potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria, richiedendo un provvedimento d’urgenza così come previsto dall’art. 700 del Codice di Procedura Civile.
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