Ferie forzate, ecco in quali circostanze il datore di lavoro può imporsi e quando può richiamare il dipendente

In genere i giorni di riposo sono concordati dalle parti, ma vi sono dei casi in cui il datore di lavoro può avere l'ultima parola. Può anche accadere che ci sia necessità di un ritorno anticipato dalle vacanze, ecco cosa accade

Ferie forzate, ecco in quali circostanze il datore di lavoro può imporsi e quando può richiamare il dipendente
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Ogni lavoratore con regolare contratto ha diritto di fruire di ferie annuali retribuite, secondo quanto previsto dalla Costituzione all'art.36: i giorni di riposo sono infatti di fondamentale importanza per consentire ai dipendenti, a beneficio della salute tutelata all'art.32 della carta costituzionale, di recuperare le energie profuse nello svolgimento delle proprie mansioni.

Ferie forzate

In sostanza, quindi, quello delle ferie è un diritto irrinunciabile, e il datore di lavoro non può negarlo: resta da capire se invece ha la possibilità di imporle. Come detto, le normative vigenti sanciscono per i dipendenti il diritto a un periodo di ferie annuali retribuite (art.10 del D.lgs 66, 8 aprile 2003), che in genere la legge quantifica, salvo quando diversamente previsto dai contratti collettivi nazionali, in almeno quattro settimane. Le prime due vanno godute durante l'anno di maturazione delle ferie anche in modo continuativo, ma in genere vanno concordate preventivamente per consentire al datore di lavoro di ovviare alla propria assenza. Le restanti due devono essere godute entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

Per l'assegnazione dei giorni di ferie si tende a mantenere un equilibrio tra le esigenze del lavoratore, ovvero garantire il recupero delle sue energie psicofisiche, e quelle del datore di lavoro il quale, in mancanza di specificità previste da un contratto collettivo nazionale, stabilisce il piano dei giorni di riposo anche considerando le necessità economiche e produttive della propria azienda (art.2109). Ecco perché in genere le due parti si accordano prima: nel caso in cui ciò non avvenga, l'ultima parola spetta al datore di lavoro, il quale ha comunque l'obbligo di comunicare al dipendente il periodo di ferie concesse con anticipo, affinché abbia la possibilità di organizzarsi al meglio.

Ma queste ferie possono essere imposte senza preavviso? Ciò può accadere solo ed esclusivamente in presenza di determinate circostanze, come ad esempio la chiusura dell'azienda per modifiche strutturali o lavori di ristrutturazione, la cessazione o l'interruzione dell'attività determinata dalle autorità, oppure in presenza delle pause forzate in determinati periodi dell'anno (in concomitanza di festività obbligatorie o ponti) o come conseguenza di situazioni eccezionali quali periodi di cali di lavoro (la chiusura ha l'obiettivo di evitare di ricorrere agli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione).

In sostanza alla base della scelta di imporre ferie forzate ai dipendenti ci devono essere ragioni di carattere oggettivo evidenti, per cui il datore di lavoro non ha diritto di farlo per questioni personali: qualora manchino tali motivazioni, pertanto, il dipendente può contestare la scelta.

Rientro anticipato

Può anche accadere la circostanza in cui il datore di lavoro abbia un'improvvisa e impellente necessità del rientro anticipato dalle ferie del proprio dipendente. Ciò può avvenire in casi limitati, ovvero per motivi improcrastinabili conseguenti ad avvenimenti non preventivabili ed eccezionali, ad esempio per calamità naturali o guasti ai macchinari o alle apparecchiature, oppure per situazioni urgenti in cui è richiesta proprio la presenza di quello specifico dipendente

Affinché questa facoltà sia esercitata in modo lecito, il datore di lavoro deve inviare una comunicazione scritta nella quale vengono indicate le motivazioni alla base della richiesta di rientro anticipato, dando al proprio dipendente un preavviso sufficiente, che può variare a seconda delle ferie residue. Al lavoratore spetta inoltre il diritto di vedere rimborsate le spese sostenute per l'interruzione forzata delle vacanze, nonché di poter godere dei giorni di riposo restanti in un secondo momento.

Se si ritiene che la richiesta di rientro

sia illegittima, è possibile contestarla rivolgendosi a un legale o al sindacato. In ogni caso è sempre bene consultare il proprio Ccln per comprendere cosa è previsto in circostanze del genere, prima di fare passi falsi.

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