Un periodo di riposo retribuito a cui tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto per recuperare le energie psicofisiche. Le ferie, secondo quanto previsto dall’art. 36 della nostra Costituzione, sono un diritto inalienabile: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”; ci sono, però, tanti aspetti da tenere a mente anche al fine di armonizzare il diritto al riposo del lavoratore con le esigenze datoriali.
Entriamo più nel dettaglio.
Ferie: come si maturano
Secondo quanto previsto dall’art. 2019 del Codice civile: “Il prestatore di lavoro ha (…) diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”.
Le ferie si accumulano sia nei giorni di lavoro effettivo, sia in altri casi che sono stati equiparati tra cui:
- permessi per la legge 104/1992;
- ferie e permessi retribuiti;
- congedo di maternità;
- donazione sangue.
Tra queste voci rientra anche l’assenza per malattia o infortunio; difatti, come ricordato in un precedente articolo de IlGiornale.It, laddove intervenga uno stato di malattia durante il periodo di ferie quest’ultime vengono sospese; in questo caso il dipendente che si trova in stato di malattia, anche se durante le ferie, deve comportarsi come se fosse in servizio e dunque:
- deve comunicare al proprio datore di lavoro la malattia;
- deve recarsi dal proprio medico curante o da un altro medico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per una visita al fine di ottenere il certificato medico da inviare all’Inps; senza il certificato il dipendente non maturerà il diritto a recuperare le ferie non godute a causa della malattia.
Quante ferie si hanno
L’art. 10 del Decreto Legislativo 66 dell’8 maggio 2003 prevede che i lavoratori dipendenti abbiano diritto ad un periodo di ferie annuale non inferiore alle quattro settimane. Resta ferma la possibilità, in sede di contratto collettivo nazionale del lavoro, di aumentare il numero di ferie previsto dalla legge; dunque, il numero di giorni di ferie che si maturano non è uguale per tutti i lavoratori.
Inoltre l’art. 10 stabilisce che i lavoratori dipendenti possano usufruire di almeno due settimane di ferie lavorative retribuite consecutive ma che devono essere godute “nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.
Come si leggono le ferie in busta paga
Le ferie vengono suddivise in tre categorie:
- ferie maturate, in cui viene indicato il numero di giorni di ferie che spettano complessivamente al lavoratore;
- ferie godute, cioè quelle che sono state utilizzate;
- ferie residue, cioè quelle che il lavoratore può ancora utilizzare.
In busta paga le ferie vengono indicate o ad inizio dell’anno, alla voce ferie maturate riportado tutte le ferie maturate, o mese per mese.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.