Imu 2024 in ritardo: ecco come calcolare le sanzioni

Maggiori sono i giorni di ritardo e più alta è la percentuale di interessi da applicare

Imu 2024 in ritardo: ecco come calcolare le sanzioni
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Coloro che non hanno pagato l'Imu dopo la scadenza dovranno versare sia l'imposta dovuta che le sanzioni le quali aumenteranno in relazione al ritardo. Inoltre vengono calcolati anche gli interessi legali. Per l'acconto dell'Imposta Municipale Propria la scadenza era prevista il 17 giugno, chi la pagherà entro i 2 anni otterrà uno sconto sulla penalità. Vediamo tutto ciò che c'è da sapere.

Il ritardo

Il calcolo della sanzione per il pagamento tramite F24 per Imu versata in ritardo dipende strettamente dai giorni ritardo del contribuente nel pagamento. Inoltre è previsto un ordine temporale prestabilito. Chi paga un F24 in ritardo dovrà maggiorare il pagamento dello:

  • 0,1% se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1,5% se il pagamento avviene in un periodo compreso tra 15 e 30 giorni dopo la scadenza;
  • 1,67% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza;
  • 4,29% se il pagamento avviene entro due anni dalla scadenza;
  • 5% se il pagamento avviene ad oltre due anni dalla scadenza.

Dopo aver effettuato il calcolo le sanzioni ridotte e gli interessi di mora da versare, il versamento va effettuato tramite il modello di pagamento F24. Il contribuente, infatti, deve effettuare il pagamento mediante modello F24, compilando la sezione “Imu ed altri tributi locali”. Ricordiamo inoltre che tramite il ravvedimento operoso permette di versare le sanzioni Imu con uno sconto entro un arco temporale di due anni.

Come effettuare il versamento

Dopo aver calcolato le sanzioni ridotte e gli interessi di mora da versare, il versamento va effettuato compilando il modello di pagamento F24. Il contribuente, infatti, deve compilare la sezione “Imu ed altri tributi locali”. È necessario indicare il Codice Comune e barrare la casella “Ravv." (ravvedimento operoso) e indicare se si tratta dell’acconto o del saldo. Inoltre dev'essere specificato il codice tributo dell’immobile tra quelli disponibili:

3912 - abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3914 - terreni - COMUNE
3916 - aree fabbricabili - COMUNE
3918 - altri fabbricati - COMUNE
3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE
3939 -

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE
Infine va indicato anche il periodo di imposta e, come nel caso del versamento ordinario, il numero di immobili e le altre informazioni richieste.

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