Le persone appartenenti a determinate “categorie” tra cui, in particolare, coloro i quali siano affetti da disabilità, sono soggette a determinati diritti sul lavoro garantiti dalla legge 68/1999.
Attraverso questo provvedimento lo Stato ha voluto garantire l’accesso al lavoro alle cosiddette “categorie protette”, anche al fine di evitare forme di discriminazione sul luogo di lavoro per quelle persone affette da disabilità o che si trovino in una condizione di salute psicofisica svantaggiata.
Entriamo più nel dettaglio
Cosa dice la legge 68/1999 e a chi si applica
La finalità di questa legge è la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Nello specifico, le misura previste dalla norma sono rivolte:
- alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Inail.
- alle persone non vedenti o sordomute.
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Le certificazioni devono essere rilasciate dai vari istituti competenti e quindi le Asl, l’Inail o Inpc.
Tra le altre categorie protette dalla legge ci sono, inoltre:
- gli orfani e coniugi superstiti.
- i profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81.
- I soggetti equiparati
- gli Orfani, coniugi e familiari delle vittime del terrorismo.
Quali sono le misure previste
Per favorire l’accesso al mondo del lavoro per le persone appartenente alle categorie protette, sono previste specifiche misure tra cui, in primis, quella prevista all’art. 2 sul collocamento mirato con cui si intendono una “serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto”.
L’art. 3, invece, riguarda le assunzioni e le cosiddette “quote di riserva” valevoli sia per il settore pubblico che per quello privato.
Nello specifico sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:- sette % dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Una volta assunti, il datore di lavoro dovrà avere, nei confronti dei dipendenti appartenenti alle categorie protette, i medesimi obblighi di tipo contrattuale e di trattamento economico e di crescita professionale.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.