Il licenziamento per giusta causa rappresenta una delle forme più severe di risoluzione del rapporto di lavoro, essendo adottato quando il comportamento del dipendente è talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro. Questo tipo di licenziamento non prevede preavviso e deve essere motivato da fatti che rendano impossibile la fiducia reciproca tra datore di lavoro e dipendente. Ma quali sono le situazioni specifiche che giustificano un licenziamento per giusta causa? Vediamo le più comuni.
Che cos’è
Regolato dall'art. 2119 del Codice civile, il licenziamento per giusta causa avviene a seguito di un grave inadempimento del lavoratore che compromette irreparabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. La normativa stabilisce che la giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro si attui quando esiste una causa che impedisce la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, sia prima della scadenza del termine per i contratti a tempo determinato, sia senza preavviso per quelli a tempo indeterminato.
Un aspetto essenziale della giusta causa è l’immediatezza degli effetti del licenziamento, che deve comunque essere compatibile con un periodo di tempo adeguato per l’accertamento dei fatti contestati al lavoratore. In tali circostanze, la condotta del lavoratore è così grave da giustificare il recesso immediato dal rapporto di lavoro, senza che il datore di lavoro debba corrispondere l’indennità di preavviso. La Legge n. 183/2010 ha stabilito inoltre che, nel valutare le ragioni del licenziamento, il giudice debba tenere conto delle tipizzazioni della giusta causa o del giustificato motivo presenti nei contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi o nei contratti individuali certificati.
I casi più comuni
Detto questo, esaminiamo le tipologie più comuni di licenziamento per giusta causa.
Furto o appropriazione indebita: il furto di beni aziendali, denaro o materiali appartenenti all'azienda è uno dei motivi più comuni per il licenziamento per giusta causa. Anche l'appropriazione indebita di risorse aziendali, come l'uso non autorizzato di fondi, rientra in questa categoria.
Assenteismo ingiustificato: l'assenza dal lavoro senza un valido motivo, soprattutto se reiterata, può portare al licenziamento per giusta causa. Questo include anche i casi in cui il dipendente si assenti per un periodo prolungato senza avvisare l'azienda.
Uso scorretto dei permessi ex legge n. 104/92: se i permessi ex legge 104 del 1992 non vengono utilizzati per l’assistenza al familiare disabile, ma per altre attività, si verifica un abuso del diritto. Il lavoratore che faccia un uso improprio del permesso, non solo viola i suoi doveri di buona fede e correttezza nei riguardi del datore di lavoro, ma potrebbe essere accusato di truffa aggravata ai danni dell’Inps.
Comportamento violento o aggressivo: episodi di violenza fisica o verbale nei confronti di colleghi, superiori o clienti possono giustificare un licenziamento immediato. La sicurezza e l'integrità dell'ambiente di lavoro sono fondamentali, e qualsiasi comportamento che le metta a rischio è considerato intollerabile.
Insubordinazione grave: rifiutarsi di eseguire ordini legittimi del datore di lavoro o dei superiori, soprattutto se tale comportamento si ripete o se l'ordine riguarda compiti essenziali, può costituire motivo di licenziamento per giusta causa.
Falsificazione di documenti: la manipolazione o falsificazione di documenti aziendali, incluse le note spese, i certificati medici o qualsiasi altro documento ufficiale, è considerata una violazione grave della fiducia.
Uso inappropriato o danneggiamento delle risorse aziendali: l'utilizzo delle risorse aziendali, come computer, internet, veicoli aziendali o attrezzature, per scopi personali e non autorizzati può essere motivo di licenziamento. Questo include anche l'uso di software aziendali per fini personali.
Violazione della riservatezza: divulgare informazioni riservate dell'azienda, come segreti commerciali o dati sensibili, a terzi senza autorizzazione è un atto gravissimo che può giustificare il licenziamento immediato.
Condotta immorale o scorretta: comportamenti immorali o scorretti, anche al di fuori dell'orario di lavoro, che possano danneggiare l'immagine dell'azienda, possono portare al licenziamento per giusta causa. Questo include anche comportamenti contrari alla decenza o all'ordine pubblico.
Concorrenza sleale: il dipendente che avvia un'attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro o che collabora con aziende concorrenti senza autorizzazione commette una violazione grave del rapporto di fiducia, giustificando così il licenziamento per giusta causa.
Se è illegittimo
Qualora il giudice stabilisca che la giusta causa è illegittima, il lavoratore ha diritto a un risarcimento economico basato sulla sua anzianità di servizio, senza versamento dei contributi. L’importo deve essere pari a due mensilità dell'ultima retribuzione utile per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità. Da parte sua, il lavoratore ha 60 giorni di tempo per impugnare il licenziamento, dal momento in cui riceve la notifica. Se non esistono giusti motivi, sarà reintegrato nel suo posto di lavoro e riceverà un'indennità proporzionata al suo salario, senza superare le 12 mensilità.
Se il licenziamento è considerato illegittimo per mancanza di giustificazione o errori nel procedimento, al dipendente spetterà un'indennità compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità. Nel caso in cui violi i criteri stabiliti dalla Legge 223/91, l'indennità varierà tra 4 e 24 mensilità.
Differenze fra giusta causa e giustificato motivo soggettivo
Non si deve confondere il licenziamento per giusta causa con il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, che consiste in "un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro". Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo si verifica quando il lavoratore adotta una condotta disciplinarmente rilevante. Rientrano in questa categoria la condotta negligente del lavoratore, il suo scarso rendimento, la violazione degli obblighi contrattuali, o la lesione di un interesse rilevante per il datore di lavoro.
Come il licenziamento per giusta causa, anche quello per giustificato motivo soggettivo rientra nei licenziamenti disciplinari e deve seguire la procedura prevista dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, che impone al datore di lavoro di effettuare una contestazione precisa dell’addebito al lavoratore. In entrambi i casi, viene meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente.
La differenza principale tra le due fattispecie di licenziamento risiede nel collegamento dell’elemento soggettivo alla giusta causa con il dolo o la colpa gravissima. Pertanto, il discrimine tra le due tipologie consiste nella maggiore o minore gravità del comportamento del lavoratore.
In sintesi, nel licenziamento per giusta causa, il rapporto di lavoro viene interrotto immediatamente senza alcuna indennità, mentre nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, è prevista l’indennità di preavviso.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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