
Se riportate in modo corretto nel 730 all'interno del Quadro E, tenendo presente la franchigia di 129,11 euro, le spese mediche sostenute per sé e per i familiari a carico danno diritto al contribuente di beneficiare di una detrazione pari al 19%: questa, qualora l'esborso superi la soglia di 15.493,71 euro, potrà essere suddivisa in 4 annualità aventi il medesimo importo.
Pagamenti tracciabili
Per poter accedere alla spettante detrazione del 19%, stante quanto previsto dall'art.15 del Tuir, è necessario che le spese mediche siano pagate tramite mezzi tracciabili, quali carte di credito/debito, bonifici bancari/postali o assegni. Fanno invece eccezione a questa regola i costi sostenuti per acquistare farmaci e dispositivi medici o per accedere a prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche/private che siano obbligatoriamente accreditate presso il SSN, per i quali è previsto anche il pagamento in contanti.
Ovviamente quest'operazione deve essere documentata, per cui il contribuente deve presentare prova della transazione con la ricevuta del Pos, un estratto conto della carta o una copia del bollettino postale attestante il versamento. È sufficiente anche che chi eroga il servizio inserisca una nota in fattura per attestare che la prestazione è stata pagata con mezzi tracciabili. Le prove atte a dimostrare le spese mediche sostenute devono essere conservate fino al tempo limite della prescrizione: il Fisco ha 5 anni per effettuare eventuali accertamenti, per cui, ad esempio, i documenti inerenti il 730/2025 devono essere fisicamente a disposizione fino al 31 dicembre del 2030.
Come specificato dall'Agenzia delle entrate, "le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell'imposta lorda annua: l'eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso, né utilizzata nel periodo d'imposta successivo". Ciò significa che tali eccedenze saranno perdute qualora non fruite per l'anno in cui vengono generate.
Familiari a carico
In generale la detrazione può essere ottenuta per tutte le spese mediche sostenute dal contribuente per sé o per i familiari a carico, ma vi sono dei casi nei quali essa si può applicare anche per familiari non a carico. Nello specifico, un familiare è ritenuto fiscalmente "a carico" se possiede un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, oppure di 4mila euro ma solo qualora i figli siano di età pari o inferiore ai 24 anni: superate queste soglie si perde il diritto alla detrazione.
Diritto che invece spetta in caso di spese mediche sostenute dal contribuente per un parente venuto a mancare, anche se non a carico, qualora il pagamento sia stato fatto dagli eredi dopo il decesso: ognuno avrà la possibilità di portare in detrazione la quota effettivamente sostenuta. Come anticipato ci sono altri casi in cui spetta la detrazione per familiari non a carico, ovvero laddove essi siano affetti da patologie che danno diritto a esenzione ticket: tale agevolazione è fruibile esclusivamente per le spese connesse alle sopra citate patologie, e comunque mai oltre il limite annuale di 6.197,49 euro.
Fermo restando che la detrazione del 19% si
applica esclusivamente aldilà della franchigia di 129,11 euro, le spese detraibili, come riferito dall'Agenzia delle entrate, sono le seguenti:- prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica) ;
- acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica;
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).
Stesso discorso per una serie di spese di assistenza, ovvero:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
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