Aver pagato tutte le spese a proprio carico rispettando le scadenze previste dall’amministratore, non sempre “basta” per mettersi al sicuro da problemi vari che riguardano il bilancio del condominio.
Il mancato pagamento degli oneri dovuti da parte degli altri inquilini può, difatti, avere delle ripercussioni sugli altri tra cui, ad esempio, l’interruzione di alcuni servizi come la pulizia delle scale, la manutenzione dell’ascensore, e laddove previste nelle spese condominiali, anche il blocco di utenze come luce, acqua e gas.
Quindi come è possibile tutelarsi dalle morosità altrui? Vediamo un po’ meglio.
Cosa fare in caso di morosità
Al fine di evitare ripercussioni pur avendo rispettato le scadenze dei pagamenti e i costi previsti, occorre che vengano seguiti alcuni passaggi essenziali. In primo luogo, quando si decidono delle spese in assemblea l’amministratore deve richiedere immediatamente il pagamento dele spese preventivate secondo tempistiche precise.
Qualora il cronoprogramma delle spese non venga rispettato, l’amministratore dovrà dapprima sollecitare e successivamente, qualora il condomino continui a non provvedere al pagamento, richiedere l’intervento di un avvocato per un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti dell’inquilino moroso. Questa eventualità può essere ritardata solo nel caso in cui l’assemblea decida di concedere più tempo al moroso.
Se ciò se ciò non avviene, l’amministratore deve obbligatoriamente far procedere per la riscossione forzosa del credito entro e non oltre i 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Nel caso in cui l’amministratore di sua sponte decidesse di non farlo, può essere revocato e può essere richiesto lui il risarcimento del danno.
Qualora il morso continui a non rientrare delle spese dovute, i creditori che non sono stati pagati dovranno essere forniti i dati anagrafici dei morosi al fine di agire per la riscossione dapprima nei loro confronti e, solo in caso di insuccesso, contro tutti gli altri condomini in regola con i pagamenti. Secondo quanto previsto dall’art. 63 delle “Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie”: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Nel frattempo, i condomini morso potranno agire contro il decreto ingiuntivo ricevuto entro 40
giorni dal ricevimento dello stesso avviando, nei fatti, una causa civile; se ciò non avvenisse, invece, al condomino moroso che non si oppone potrà essere pignorato lo stipendio, la pensione, il conto corrente o la casa.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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