Il Grande fratello Ue su immobili e conti correnti: ecco cosa cambia

Verranno istituiti alcuni registri con tutte le informazioni. I documenti saranno accessibili alle autorità di contrasto

Il Grande fratello Ue su immobili e conti correnti: ecco cosa cambia
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Più controlli su immobili e conti correnti. La nuova direttiva europea per contrastare il fenomeno del denaro sporco riguarda l'inserimento di alcuni registri dedicati a case e terreni. Gli immobili, infatti, verranno schedati in un documento a disposizione di tutte le autorità di contrasto dove i proprietari verranno segnalati. Ecco tutte le novità.

I registri

I registri in questione verranno suddivisi in base al loro contenuto e includeranno nomi e cognomi dei proprietari di immobili, terreni e conti correnti. Quest'ultimo, nello specifico, conterrà anche le informazioni su cassette di sicurezza e criptovalute e sarà centralizzato a livello Ue. Gli stati membri saranno tenuti a dare alle Uif, le Unità di Informazione Finanziaria, e alle altre autorità l’accesso istantaneo e diretto alle informazioni che permettono il corretto svolgimento di analisi e indagini su possibili casi criminali che riguardano gli immobili.

Le informazioni contenute

In quanto alle informazioni contenute nel registro catastale i dati in questione dovranno essere rese disponibili e si tratta di:

  • informazioni sulla proprietà:
  1. parcelle catastali e riferimento catastale;
  2. posizione geografica, compreso l'indirizzo della proprietà;
  3. area/dimensioni della proprietà;
  4. tipo di proprietà, compreso se costruita o non costruita e destinazione d'uso;
  • informazioni sul proprietario:
  1. proprietario legale e qualsiasi persona che afferma di agire per conto del proprietario;
  2. qualora il proprietario legale sia un'entità giuridica, il nome e la forma giuridica dell'entità giuridica, il numero di identificazione univoco dell'azienda e quello di identificazione fiscale;
  3. nel caso in cui il proprietario legale fosse un trust, il nome di questo e il numero di identificazione fiscale;
  4. prezzo della proprietà al momento dell'acquisizione;
  5. qualora applicabile, eventuali diritti o restrizioni;
  • vincoli:
  1. ipoteche,
  2. restrizioni giudiziarie;
  3. diritti di proprietà;
  4. altre garanzie, se presenti;
  • storia della proprietà, del prezzo e dei vincoli correlati.

La direttiva antiriciclaggio

Le misure appena citate sono incluse nella nuova direttiva antiriciclaggio la quale verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale Ue entro l’estate 2024. Si tratta della sesta direttiva che, in generale, contiene disposizioni nazionali sulla vigilanza e sulle unità di informazione finanziaria, nonché sull'accesso delle autorità competenti alle informazioni necessarie e affidabili. Gli Stati membri dovranno provvedere nel definire punti di accesso singoli per coloro che vorranno ottenere informazioni in merito ai registri immobiliari entro due anni rispetto alla data di trasposizione della direttiva.

Un bene “attraente” per i criminali

Il preambolo della direttiva specifica che gli immobili sono “un bene attraente per i criminali per riciclare i proventi delle loro attività illecite, poiché consentono di oscurare la vera fonte dei fondi e l'identità del titolare effettivo”.

Il testo prosegue affermando che “l'identificazione corretta e tempestiva da parte delle Uif e altre autorità competenti delle proprietà così come delle persone fisiche, delle entità giuridiche e dei trust che possiedono immobili è importante sia per individuare schemi di riciclaggio di denaro sia per il congelamento e il sequestro dei beni, nonché per le misure di congelamento amministrativo che attuano sanzioni finanziarie mirate”.

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