Dopo la riconferma del Bonus Maroni anche per il 2024, l'Inps ha già diffuso il calendario di erogazione dei pagamenti.
La misura, reintrodotta con la manovra nel 2023 e nuovamente inserito nella legge di Bilancio 2024, incentiva i contribuenti a continuare a lavorare anche dopo il raggiungimento dei requisiti previsti da Quota 103 per l'uscita anticipata, e prevede l'esonero contributivo del 9,19%: ciò, pertanto, si traduce con un incremento dello stipendio netto. Chi, ad esempio, guadagna in genere 1500 euro mensili potrà vedere la sua busta paga aumentare di 135 euro.
Il Bonus Maroni spetta quindi concretamente a tutti i contribuenti che scelgono di proseguire con la loro attività lavorativa fino al raggiungimento del trattamento di vecchia ordinaria, vale a dire 67 anni di età e almeno 20 di contributi versati, pur avendo i requisiti richiesti per Quota 103 (ovvero 62 anni anagrafici e 41 di contributi versati entro il 31 dicembre 2024).
Per poter accedere al beneficio è necessario presentare domanda accedendo online al portale ad esso dedicato sul sito dell'Istituto nazionale di previdenza sociale oppure rivolgersi a un patronato, il quale si occuperà di inoltrare l'istanza all'Inps. Una volta verificati tutti i requisiti del richiedente, sarà proprio l'Inps a contattare il datore di lavoro per comunicargli l'intenzione del dipendente di continuare a svolgere regolarmente le proprie mansioni rinunciando alla pensione anticipata.
Le date
I contribuenti che hanno maturato il diritto alla
pensione a Quota 103 potranno godere dei benefici previsti dal Bonus Maroni a partire dal 2 agosto fino al 1° di novembre: si procederà secondo 4 diversi scaglioni, a seconda della categoria di riferimento del lavoratore.- 2 agosto: i primi saranno i lavoratori dipendenti di titolari privati, qualora il trattamento pensionistico sia a carico della Gestione esclusiva dell’Ago;
- 1 settembre: toccherà ai lavoratori dipendenti di titolari privati, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia a carico dell'Ago;
- 2 ottobre: sarà il turno dei dipendenti pubblici ex art. 1 del T.U.P.I., come quelli di istituti e scuole di ogni ordine e grado comprese le università, dei dipendenti dell'Aran e di quelli degli Enti non economici nazionali, regionali e provinciali, qualora il loro trattamento pensionistico risulti a carico dell'Ago;
- 1 novembre: gli ultimi saranno sempre i dipendenti pubblici ex art.1 del d.lgs 165/2001, ma in questo caso si tratterà di coloro il cui trattamento pensionistico non è a carico dell'Ago.
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