Pensione, la Consulta: "Non è fondato il riscatto degli anni della laurea"

Non si può decidere quale sistema di calcolo adottare al momento del pensionamento: violerebbe il principio di certezza del diritto da garantire

Pensione, la Consulta: "Non è fondato il riscatto degli anni della laurea"
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Il riscatto degli anni di laurea non può essere "neutralizzato" per passare nel computo della pensione dal sistema retributivo a quello misto. La decisione della Corte costituzionale parla chiaro riferendosi a un caso specifico, infatti econdo i giudici costituzionali, per attivare il principio di neutralizzazione "non basta che tali contributi, normalmente versati in esordio dell'attività lavorativa, siano ininfluenti rispetto alla maturazione del diritto alla pensione". Ecco tutti gli aggiornamenti.

Il caso

La sentenza numero 112 ha respinto la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 13 della legge 8 agosto 1995, numero 335 (nota come Riforma Dini del sistema pensionistico), e dell'articolo 1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, numero 190 (legge di stabilità 2015), avanzata dal Tribunale di Roma nel suo ruolo di giudice del lavoro.

Il tribunale aveva sollevato dubbi sulla conformità di queste disposizioni con gli articoli 3 e 38 della Costituzione, poiché non prevedevano il diritto alla neutralizzazione dei contributi versati attraverso il riscatto volontario degli anni di laurea.

Questo diritto sarebbe stato necessario per chiudere il sistema retributivo di calcolo della pensione, applicato all'interessato proprio in virtù del riscatto, e per passare al sistema misto, ritenuto più vantaggioso al momento del pensionamento. La Corte ha specificato che

Il parere della Corte

Secondo la Corte, per attuare il principio di neutralizzazione, non è sufficiente che i contributi versati all'inizio dell'attività lavorativa siano trascurabili per quanto riguarda l'accumulo dei requisiti pensionistici. Questo principio può essere applicato solo nel contesto del sistema retributivo, con l'obiettivo di escludere dalla base su cui viene calcolata la pensione quei contributi che non solo integrano il requisito minimo contributivo, ma sono anche legati agli ultimi anni di lavoro e corrispondono a stipendi inferiori rispetto a quelli precedenti. Questi ultimi potrebbero influenzare negativamente la pensione già virtualmente maturata.

Nella situazione considerata, la richiesta di neutralizzazione non è stata avanzata per annullare gli effetti negativi provocati dalla contribuzione da riscatto all'interno del sistema retributivo ma per uscire dallo che si è rivelato meno vantaggioso di quanto atteso, nonostante l'interessato avesse scelto liberamente di riscattare un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria.

Secondo la Corte, non è accettabile decidere quale sistema di calcolo della pensione adottare solo al momento del pensionamento, poiché ciò violerebbe il principio di

certezza del diritto che deve essere garantito nel sistema previdenziale. Inoltre, la Corte sottolinea che la funzione del riscatto degli anni di laurea consiste principalmente nell'aumentare l'anzianità contributiva.

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