Proroga del contratto di espansione, nuove finestre per presentare le domande di accesso all'Ape sociale e cambiamenti in tema di ricongiunzioni. Le principali novità in tema pensioni contenute nella bozza del decreto Lavoro e riportate dall'Agi. Nessuna novità per Opzione donna.
Contratto di espansione
Il Decreto prevede la proroga fino al 2025 della facoltà di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula del contratto di espansione. Requisito fondamentale quello di mantenere cinquanta unità lavorative come limite minimo anche calcolate complessivamente in caso di stabile aggregazione di imprese con unica finalità produttiva o di erogazione di servizi. Le imprese propense a contratti di espansione di gruppo per chiudere i piani di turn over previsti, di pianificare le uscite dei lavoratori in età avanzata in un arco di tempo più esteso.
Ape sociale
Per quanto riguarda l’Ape sociale, ovvero l’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Inps a soggetti in particolari condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta, i termini di presentazione delle domande sono unificati al 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre come limite invalicabile. Il Decreto viene poi modificato sul tema delle sanzioni amministrative. In caso di non versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a 10mila euro all’anno, l’obiettivo è quello di alleviare la sanzione amministrativa. Viene poi alzato il limite delle spese deducibili dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. Il rialzo ammonta a 3.000 euro. Per quanto riguarda le ricongiunzioni, il rendimento previsto a favore della gestione verso la quale opera la ricongiunzione, viene sostituito con un rendimento coerente con quello offerto dal sistema contributivo (la media quinquennale del tasso di crescita del Pil).
Opzione donna
La bozza del decreto non fa alcun riferimento a Opzione donna che mantiene il requisito minimo di accesso, l’età di 60 anni che risulta riducibile di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di due anni e 35 anni di contributi.
I requisiti riguardano le donne che si trovano in una delle seguenti condizioni: assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%; sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale; peraltro, in tale ultima ipotesi la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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