Pensionati: a chi spetta e quando arriva la quattordicesima mensilità

Per alcune categorie di pensionati è prevista una somma aggiuntiva al vitalizio, da erogarsi a luglio o dicembre. Ecco a chi spetta

Pensionati: a chi spetta e quando arriva la quattordicesima mensilità

La quattordicesima mensilità, detta anche somma aggiuntiva, è una quota d'importo netto, corrisposta in un’unica soluzione dall’INPS ai pensionati con almeno 64 anni di età, generalmente con la mensilità di luglio, o con quella di dicembre. Introdotta per legge nel 2007 e successivamente rafforzata dalla Legge di Bilancio 2017 (che ne ha esteso la platea dei potenziali beneficiari, intervenendo anche sugli importi), ha come fine quello di tutelare maggiormente il valore reale delle pensioni di importo medio-basso. L'onere economico è a carico dello Stato, pertanto l'accesso alla somma aggiuntiva è determinato dal possesso di un determinato reddito, pur trattandosi di una prestazione di tipo previdenziale. L'importo è fisso, mentre il limite di reddito è soggetto a perequazione. Non è soggetto a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile, né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. Vediamo nel dettaglio chi ne ha diritto e con quali criteri.

Requisiti e modalità di erogazione

La quattordicesima mensilità spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici facenti capo all’INPS (lavoratori dipendenti, commercianti, autonomi, etc) a condizione che abbiano un’età pari o superiore ai 64 anni e un reddito inferiore, rispettivamente, a 1,5 volte il trattamento minimo INPS fino al 2016, e fino a 2 volte il trattamento minimo INPS dal 2017. L’importo varia a seconda degli anni di contribuzione e del reddito complessivo del pensionato. Si va da un minimo di 336 euro fino a un massimo di 655 euro.

In particolare, hanno diritto alla prestazione, oltre ai titolari di pensioni di vecchiaia, anzianità e anticipata, anche i beneficiari di pensioni ai superstiti, assegni ordinari di invalidità e pensioni di inabilità. Non possono invece beneficiarne i titolari di altre prestazioni di natura assistenziale (come ad esempio assegni e pensioni sociali, o invalidità civili).

Per tutte le gestioni, il pagamento viene effettuato d’ufficio dall’INPS sulla base dei redditi degli anni precedenti (salvo casi specifici) e senza presentazione di alcuna domanda. La somma viene cioè attribuita automaticamente dall’Istituto, una volta verificata la rispondenza ai requisiti: la rata pensionistica è quella di luglio nel caso in cui i requisiti siano maturati entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, mentre sarà corrisposta a dicembre nel caso di requisiti maturati successivamente.

È bene tenere presente che la quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni stabilite per legge. L’INPS si riserva però di effettuare eventuali verifiche successive, una volta acquisiti i dati dei redditi consuntivi.

La quattordicesima mensilità spetta anche ai titolari di pensione di reversibilità, a determinate condizioni:

Chi percepisce la sola pensione di reversibilità, ha diritto alla quattordicesima se questa non supera i 13.391,82 euro lordi. I contributi da considerare saranno però calcolati al 60%. Chi invece fosse titolare di una propria pensione e in aggiunta anche di una pensione di reversibilità, avrà diritto alla prestazione (calcolata unicamente sul proprio reddito da pensione) se il reddito complessivo delle due pensioni non supera i 13.391,82 euro lordi.

Come viene stabilito l’importo

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017, l’importo della quattordicesima mensilità varia in misura proporzionale al reddito del potenziale richiedente, che non deve mai comunque essere superiore a un massimo di 2 volte il trattamento minimo fissato dall’INPS per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (14.657,24 euro per il 2023). Ai fini della determinazione del reddito utile si considera il solo reddito individuale del potenziale beneficiario: sono esclusi dal conteggio i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, le pensioni di guerra, indennità per ciechi e sordomuti, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto ed eventuali competenze arretrate.

Non solo, l’importo della somma aggiuntiva, erogata a partire dal 2017 varia anche a seconda dell’anzianità contributiva complessivamente maturata dal pensionato (fino a 15 anni, fino a 25 anni, oltre i 25 anni di contribuzione per i dipendenti).

Importi stabiliti per il 2023 e categorie di riferimento

Ecco nel dettaglio a quanto ammonta la quota mensile di quattordicesima per l’anno in corso, stabilita in base alle varie categorie lavorative e di reddito:

Per coloro i quali abbiano un reddito lordo fino a 10.992,93 euro, in caso di Pensione diretta principale proveniente da lavoro dipendente pubblico e privato, la quota per la prima fascia (fino a 15 anni di contribuzione) è di 436,80 euro; per la seconda fascia (da 15 a 25 anni di contribuzione) è di 546 euro; per la terza fascia (oltre i 25 anni di contribuzione) è di 655,20 euro.

In caso di Pensione diretta principale proveniente da lavoro autonomo, la quota per la prima fascia (fino a 18 anni di contribuzione) è di 436,80 euro; per la seconda fascia (da 18 a 28 anni di contribuzione) è di 546,00 euro; per la terza fascia (oltre i 28 anni di contribuzione) è di 655,20 euro.

Per coloro i quali abbiano un reddito lordo fino a 14.657,24 euro, in caso di Pensione diretta principale proveniente da lavoro dipendente pubblico e privato la quota per la prima fascia (fino a 15 anni d contribuzione) è di 336 euro; per la seconda fascia (da 15 a 25 anni di contribuzione) è di 420 euro; per la terza fascia (oltre i 25 anni di contribuzione) è di 504 euro.

In caso di Pensione diretta principale proveniente da lavoro autonomo, la quota per la prima fascia (fino a 18 anni di contribuzione) è di 336 euro; per la seconda fascia (da 18 a 28 anni di contribuzione) è di 420 euro; per la terza fascia (oltre i 28 anni di contribuzione) è di 504 euro.

Ricordiamo infine che, per effetto dell'accordo siglato nel 2016 da governo e sindacati, da luglio 2017 la somma aggiuntiva

viene incrementata del 30% per i pensionati con redditi non superiori a una volta e mezza il trattamento minimo ed estesa anche a chi ha un reddito compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo.

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