Ricongiungimento familiare: quando spetta al dipendente

Ecco le opzioni possibili per accedere all’istituto del ricongiungimento nel settore pubblico e privato

Ricongiungimento familiare: quando spetta al dipendente
00:00 00:00

Quando si lavora lontano dalla propria famiglia, il dipendente ha diritto, nel caso in cui il datore abbia più sedi di cui alcune nei pressi del luogo in cui risiede la famiglia del lavoratore, di chiedere il ricongiungimento.

Si tratta, nei fatti, di un trasferimento che riavvicini il dipendente ai propri familiari, ma il datore non è obbligato ad accettare la richiesta sia nel comparto di lavoro pubblico che in quello privato.

Come funziona, quindi, la richiesta di trasferimento per motivi familiari?

Ricongiungimento dipendenti: le tipologie

Per un dipendete pubblico, al fine di ottenere il trasferimento, è necessario che sia stato pubblicato un bando per la mobilità e che, una volta partecipato, la posizione in graduatoria sia utile ad ottenere il trasferimento.

Ci sono, però, ulteriori tre opzioni con cui è possibile richiedere il trasferimento di cui uno è espressamente rivolto alle forze armate e di polizia.

Gli altri due casi sono previsti dalla legge 104 e dal D.lgs 151/2001 che prevedono la possibilità di assistere i familiari disabili e il riavvicinamento di lavoratori dipendenti con figli piccoli.

La 104 prevede la possibilità, per il lavoratore dipendente, di richiedere il trasferimento nella sede più vicina al figlio disabile al fine di assisterlo al meglio; condizione essenziale, però, è che nella sede in cui è fatta richiesta vi sia una carenza di organico e che vi sia il nulla osta dell’amministrazione.

Relativamente al D.lgs 151/2001 (modificato dall’art. 3 – comma 105 della legge n. 350/2003), è previsto che il dipendente pubblico che abbia dei figli minori di età non superiore ai tre anni, possa chiedere di essere assegnato ad una sede di servizio situato nella medesima provincia o regione in cui lavora l’altro genitore.

Questo riavvicinamento, però, prevede un’assegnazione che non sia superiore ai tre anni: “l genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.

I presupposti per poter fruire del beneficio sono, dunque:

  • che entrambi i genitori siano lavoratori con un figlio di età inferiore ai 3 anni;
  • che nella sede di servizio richiesta, che si deve trovare nella provincia o regione dove lavora l’altro coniuge, esista un posto vacante per la medesima posizione.

Per quanto riguarda, invece, lo

spostamento per ricongiungimento da una sede a un'altra nel settore privato, questo può essere richiesto in qualsiasi momento ma è l’azienda a doverlo accettare in relazione alle proprie necessità organizzative e produttive.

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica