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Super Bonus, partono i controlli dell’Agenzia delle Entrate

La nuova ondata di controlli, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste su un immobile trasformato da una società in condominio mediante dei prestanome, per ottenere l’agevolazione

Super Bonus, partono i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Il Super Bonus 110% ha rappresentato indubbiamente, dalla sua introduzione, un’occasione di rilancio per il settore dell’edilizia, di risanamento e recupero, anche in un’ottica di sostenibilità e risparmio, per molte famiglie proprietarie di immobili, oltre che per svariati condomìni. Ma ha anche fornito a molti l’opportunità approfittare della situazione in maniera illecita, causando perdite di diversi miliardi di euro per l’Erario. Situazioni di questo tipo continuano ad emergere, tanto che l’Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova serie di controlli per verificare le posizioni di alcuni contribuenti, che avrebbero chiesto l’accesso al Super Bonus non avendone diritto. Le verifiche interessano in particolare i condomìni: nello specifico l’ente sta scandagliando le posizioni dei contribuenti che hanno dato vita a un condominio e poi hanno chiesto l’accesso all’incentivo, per verificare la presenza di casi di elusione per abuso del diritto.

Super Bonus e nuovi condomìni

Quella di formare un condominio è stata considerata da una parte dei contribuenti l’unica opzione per ottenere l’accesso al Super Bonus 110%, dopo la decisione del Governo di fissare al 25 novembre 2022 il termine per l’utilizzo pieno dell’incentivo, e le successive restrizioni su cessione del credito e sconto in fattura introdotte il 17 febbraio scorso. Una situazione che ha portato molti proprietari di villette a frazionare l’immobile per realizzare un condominio che rispettasse la regolamentazione e poter accedere al beneficio fiscale. Quello delle villette private non è però l’unico caso di abuso di questo genere. I lavori di ristrutturazione agevolati dal Super Bonus non erano ammessi neanche per gli immobili di proprietà delle società. I titolari di redditi di impresa, infatti, avevano unicamente la possibilità di agire su parti comuni, nei condomìni.

Il caso

A richiamare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate ha contribuito una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, emessa lo scorso 11 aprile. I giudici si sono espressi in merito al caso di una società locale che aveva acquistato un immobile composto da nove unità. L’Amministrazione tributaria riteneva che la società avesse avviato una serie di operazioni per ottenere il Super Bonus 110%, mediante la cessione degli immobili a soggetti come madre, coniuge e suocera dell’Amministratore unico della società stessa. Per il “condominio” citato, nello specifico, la cessione è stata bloccata. La decisione è stata poi contestata, per cui la questione è giunta dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Trieste, che ha confermato l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate. È stato evidenziato come gli accertamenti non offrissero dubbi in merito al fatto la società fosse l’effettiva acquirente e proprietaria dell’immobile, e non madre, moglie e suocera dell’amministratore, come indicato: “Immobile intestato ad altri soggetti esclusivamente al fine di costruire un formale condominio, ma fasullo”. Da qui la decisione di attivare controlli sui condomini e sulle richieste di Bonus da parte di tali soggetti.

Che cosa accade adesso

La sentenza emessa a Trieste ha avuto l’effetto di dare il via ufficiale ad una serie di controlli a tappeto da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’utilizzo del Super Bonus da parte di condomìni. Secondo l’Amministrazione tributaria infatti quello citato non sarebbe un caso isolato, ma uno dei numerosi casi capitati in varie regioni italiane. Tutti i nuovi condomìni, creati poco prima della richiesta del Super Bonus, saranno dunque analizzati in maniera approfondita, incrociando determinati dati che permetteranno l’individuazione di alcuni soggetti dubbi, la cui posizione andrà chiarita. Il Fisco attenderà che i crediti richiesti con questo escamotage entrino nei filtri del software a disposizione, dopo di che, allo scattare di un indicatore, si verificherà in maniera approfondita ogni singola operazione effettuata per la richiesta e l’ottenimento del Super Bonus. La giurisprudenza è chiara nel considerare illegittime tali pratiche, dunque le sanzioni previste per tali comportamenti potrebbero essere severe.

Le tempistiche dei controlli

Al di là dell’ultima ondata di controlli incentrata sui condomìni, è bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha otto anni di tempo per verificare i documenti esibiti per usufruire dei bonus fiscali. Eventuali omissioni, errori e documentazione non idonea potrebbero far revocare il diritto al beneficio (con conseguente restituzione dell’importo ricevuto, gravato di sanzioni e interessi fino al 200%) della detrazione usufruita. Solitamente l’Agenzia delle Entrate può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale. Nel caso di cessione del credito, l’atto di recupero dello stesso potrà avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo irregolare.

Per quanto riguarda la documentazione relativa al Super Bonus 110%, da esibire eventualmente su richiesta, si ricorda che occorre conservare: fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi (le persone fisiche devono conservare anche la ricevuta del bonifico bancario, o del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento); dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, in caso i lavori siano effettuati dal detentore dell’immobile; per i condomìni, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (qualora gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici), documentazione che può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio; copia dell’asseverazione

(o certificazione) trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente.

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