Scadono proprio in queste ore i termini concessi ai contribuenti per mettersi in regola col pagamento della prima o unica rata della rottamazione quater.
Margine di tolleranza per il beneficio
Ad essere considerati validi per accedere alla definizione agevolata del debito sono infatti i versamenti effettuati entro e non oltre la data di oggi, lunedì 6 novembre 2023, ovvero al massimo 5 giorni dopo la scadenza fissata del 31 ottobre: la legge prevede questo margine di tolleranza per rispettare le condizioni necessarie ad accedere al beneficio della rottamazione quater delle cartelle esattoriali, considerando che il 5 è un giorno festivo e non viene incluso nel conteggio.
"In caso di mancato pagamento, oppure qualora questo venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali", spiega infatti l'Agenzia delle entrate-Riscossione,"verranno meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute". Per provvedere al pagamento e restare entro i termini previsti dall'accordo è necessario utilizzare il modulo in cui è riportata la scadenza del 31 ottobre 2023, che si può trovare già allegato alla "Comunicazione delle somme dovute" inviata ai contribuenti e che resta inoltre disponibile in copia sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Come pagare
Il versamento può essere effettuato in banca, presso gli sportelli Atm abilitati al servizio di pagamento Cbill, mediante internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e attraverso l'App Equiclick con la piattaforma pagoPa. Resta la possibilità di pagare anche agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, in cui l'accesso è consentito solo su appuntamento da prenotare sul portale web accedendo alla sezione "Sportello territoriale" oppure anche tramite il contact center al numero di telefono 060101.
Previsto dalla manovra 2023
La definizione agevolata prevista dalla manovra 2023 è relativa alle cartelle date in carico all'agente di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022,"anche se ricompresi in precedenti 'rottamazioni' e a prescindere se in regola con i pagamenti". Accedere al beneficio consente di corrispondere esclusivamente l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per eventuali procedure esecutive o diritti di notifica. Al contrario non sono da versare le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Circa i debiti derivanti da multe stradali o altre sanzioni amministrative "diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi, non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese anche le cosiddette maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio".
Per quanto concerne i cittadini residenti nelle aree colpite dall'alluvione dello scorso maggio (indicati nell’allegato 1 al Dl n.
61/2023 convertito con modificazioni dalla legge 100/2023), i termini di scadenza della definizione agevolata sono stati prorogati di ulteriori 3 mesi e saranno comunicati ai diretti interessati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dicembre 2023.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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