Visita fiscale, non sempre è concessa: per quali patologie si è esentati dai controlli

A seconda della malattia dichiarata, il medico non passerà per la visita. Ecco a quali condizioni

Visita fiscale, non sempre è concessa: per quali patologie si è esentati dai controlli
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Con il termine visita fiscale ci si riferisce all'accertamento medico domiciliare predisposto dal datore di lavoro, dall'Inps o dalla Asl competente finalizzato a verificare lo stato di salute di un dipendente assente per malattia.

Come previsto dalla normativa, un dipendente ammalato ha il pieno diritto di non presentarsi sul posto di lavoro senza per questo perdere la retribuzione spettante, o l'impiego. Ci sono però dei passaggi che devono essere rispettati affinché il lavoratore possa beneficiare dell'indennità di malattia. Durante il periodo dell'esonero da lavoro, il dipendente può essere soggetto a visite mediche domiciliari, più impropriamente dette "visite fiscali". Per questa ragione esistono degli orari e dei giorni precisi nei quali il lavoratore deve essere reperibile presso il domicilio indicato. In caso di assenza possono esserci conseguenze anche serie, che prevedono sanzioni e licenziamento per ragioni disciplinari.

Ci sono però delle patologie che non prevedono la visita fiscale. Questo avviene quando la visita è da considerarsi superflua, oppure quando rischia di aggravare le condizioni di salute del dipendente. È ovviamente il medico curante a suggerire l'esonero dalla visita fiscale, inserendo nel certificato di malattia il codice "E". Il medico dell'Inps provvederà poi a confermarlo oppure a negarlo.

Fra le condizioni che possono valere l'esonero abbiamo l'infortunio sul lavoro, o una malattia di carattere professionale; una malattia correlata a un'invalidità civile che risulti pari o superiore al 67%; una gravidanza a rischio; oppure la necessità di sottoporsi a delle terapie salvavita per gravi patologie.

Occorre però fare delle precisazioni. Il dipendente portatore di invalidità è esonerato dalle visite fiscali solo nel caso in cui la sua assenza dal posto di lavoro sia strettamente dovuta alla propria condizione di salute. Per quanto riguarda le terapie salvavita - che non includono quelle vitali - si parla di tutti quei farmaci, o interventi, necessari a scongiurare l'esito infausto in quelle condizioni di imminente pericolo di vita. Sono incluse emorragie gravi, trapianti d'organo, insufficienza renale acuta, insufficienza respiratoria acuta, insufficienza miocardica acuta, cirrosi epatica in caso di scompenso acuto, infezioni sistemiche gravi (es.

Aids), intossicazioni acute, ipertensione liquorale endocranica acuta, malattie psichiatriche in TSO, neoplasie maligne, malattie acute con compromissione sistemica e altro ancora.

L'esonero, tuttavia, deve essere segnalato dal medico curante e riconosciuto dal sanitario dal medico dell'Inps.

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