"Anche i fumetti hentai sono pedopornografia". La sentenza che fa discutere

La Corte di Cassazione si è espressa sul caso di un militare, a Trieste. Ecco che cosa ha stabilito la sentenza

"Anche i fumetti hentai sono pedopornografia". La sentenza che fa discutere
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Anche i fumetti che hanno come contenuto delle immagini con ragazzine nude o in atteggiamenti sessuali sono da considerarsi materiale pedopornografico. A stabilirlo è una sentenza della Corte di Cassazione, che ha condannato un militare trovato in possesso di quel genere di illustrazioni. Si tratta, dunque, di una delibera che stabilisce un primo importante precedente.

Il caso in esame

Si parla, ovviamente, di manga hentai, definizione che indica quei fumetti giapponesi contenenti immagini ad alto contenuto erotico. Detenerli non costituisce di per sé un reato, ma le cose cambiano quando ad essere protagonisti delle vignette sono minorenni senza vestiti e in atteggiamenti sessuali. In questo caso, secondo la suprema corte, si entra nella pedopornografia.

La Cassazione si è pronunciata esaminando il caso di un militare che nel 2021 era stato ritenuto responsabile per detenzione di materiale pedopornografico dal tribunale di Trieste. La condanna era scattata sia per alcune tavole di fumetti che per altre immagini contenenti minori trovate in una chiavetta Usb.

La difesa del militare si era appellata a un vizio di motivazione, sosentendo che i giudici avevano applicato una nozione di pornografia virtuale superiore rispetto a quella riferibile all'art.600 quater del codice penale. Si trattava, secondo la difesa, di fumetti, immagini che nessuno avrebbe potuto ritenere reali.

La Cassazione, tuttavia, ha citato un caso già avvenuto nel 2017, stabilendo che non è di prima rilevanza il fatto che i soggetti ritratti nei fumetti siano reali o personaggi di fantasia. È da condannare in primo luogo la rappresentazione di minori raffigurati in atteggiamenti erotici. Ecco perché il ricorso presentato dai legali del militare è stato respinto.

Le motivazioni

Per i giudici, come riportato da Il Messaggero, deve essere attribuita "rilevanza penale non solo alla riproduzione reale del minore in una situazione di fisicità pornografica, ma anche a disegni, pitture, e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l'idea che l'oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore: elaborazione che consente di ritenere immune da censure la conferma della decisione di condanna sia per i fumetti, sia per le illustrazioni del racconto erotico

raffiguranti minori impegnati in atti incestuosi o altre attività sessuali". Poco importa, dunque, che si tratti di immagini reali, con minorenni in carne ed ossa, o di disegni prodotti dalla fantasia di un mangaka.

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