Il padre separato deve pagare l'estetista alla figlia minore. La spesa non è tra quelle ordinarie, ma la Cassazione ha comunque deciso per la partecipazione del papà in questione agli esborsi.
La richiesta della madre è di cinquemila euro, finalizzati ai trattamenti estetici al viso della bambina e all'iscrizione della piccola in un istituto privato. Il motivo di questo secondo pagamento? Secondo quanto si legge su Repubblica "orari più flessibili che vengono incontro all’organizzazione della giornata della madre".
La donna, a cui è stata affidata la figlia, avrebbe richiesto la cifra per la prima volta nel 2102, in virtù dell'equa divisione del mantenimento stabilita in sede di separazione. Ma il padre della bambina, all'epoca di questa prima istanza, avrebbe bollato quelle spese come "non pattuite" e si sarebbe rivolto così agli avvocati. L'ex moglie, tuttavia, non ha mollato la presa e ha deciso di portare l'uomo in tribunale. Sei anni di processo, al termine del quale è stato deciso che il padre ha il dovere di partecipare ai versamenti.
Il tribunale ordinario di Torino, in primo grado, ha dato ragione al padre. La Corte d'Appello, invece, ha ribaltato la sentenza condannando l'uomo al pagamento di cinquemila euro all'ex moglie più gli interessi. Il tutto "una volta acclarata la necessità o utilità della spesa e il suo carattere straordinario" e nonostante la possibile assenza di "un previo concerto tra i genitori". La madre, insomma, potrebbe aver fatto tutto di testa sua: tanto l'estetista quanto la nuova scuola per la bambina. Il padre, peraltro, non avrebbe eccepito l'inutilità dei versamenti richiesti, ma si sarebbe limitato ad una "generica constatazione". "La Corte d’appello — viene specificato nella sentenza della Corte di Cassazione - ha accertato che si trattava di spese per trattamenti estetici necessari a rimuovere la peluria sul viso della ragazza, anomala per un soggetto di sesso femminile e fonte di notevole imbarazzo".
La bambina, insomma, avrebbe avuto dei peli sul viso e questo avrebbe potuto avere delle conseguenze in ambito sociale. La spesa richiesta dalla madre, quindi, non sarebbe etichettabile come "inutile". Per quanto riguarda la scelta di iscrivere la figlia in una scuola privata piuttosto che in un istituto pubblico, invece, la sentenza della Cassazione ha chiarito che si trattava "di spese per l’iscrizione in una scuola privata i cui orari si erano rivelati maggiormente compatibili con le esigenza lavorative del genitore affidatario". E riguardo alla presunta mancata pattuizione tra i due genitori? La Suprema corte ha specificato come questi versamenti rappresentassero "esborsi non prevedibili al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre.
Talché, una volta accertatane la natura di spese straordinarie ed utili alla figlia, il padre è da considerarsi senz’altro tenuto a corrispondere all’altro genitore la quota di sua spettanza". Poche storie, insomma, e mano al portafoglio per il papà.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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