Mediatrade, motivazioni: "Le prove? Insufficienti"

Nessuna prova sufficiente per giustificare la condanna per frode fiscale: ecco le motivazioni dopo l'assoluzione in Cassazione

Mediatrade, motivazioni: "Le prove? Insufficienti"

Nessuna prova sufficiente per giustificare la condanna per frode fiscale. Sono queste in breve le motivazioni depositate dalla seconda sezione penale della Cassazione riguardo all'annullamento della precdente condanna inflitta a Fedele Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi, presidente e vicepresidente di Mediaset nel processo Mediatrade. La Cassazione decise di annullare senza rinvio "perchè il fatto non costituisce reato" il verdetto di condanna a un anno e due mesi che era stato pronunciato nei confronti dei due imputati, già assolti in primo grado, dalla Corte d’appello di Milano. "La ricostruzione delle ragioni dell’impossibilità di pervenire oltre il dubbio operata dal tribunale - osservano i giudici di piazza Cavour - è stata superata dalla Corte d’appello attribuendo agli imputati una sorta di responsabilità da posizione, osservando come fosse del tutto plausibile ipotizzare un rapporto sinergico fra Fedele Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi nelle loro rispettive vesti: sul presupposto della ’evidenza dei segnali indicativi del fenomeno e per la sostanziale consapevolezza delle critiche modalità con cui i diritti erano stati acquisiti al patrimonio della società, essi - scrive la Cassazione ripercorrendo le motivazioni della sentenza d’appello - avevano il dovere di impedire le conseguenze illecite delle condotte già realizzate. Ma è proprio sul dubbio in ordine alla sussistenza di tale consapevolezza che il giudice di primo grado aveva argomentato con ampio richiamo a prove documentali e soprattutto alle prove dichiarative, la cui necessaria specifica e critica confutazione conducente alla loro rilettura, che ne avrebbe comunque preteso la riassunzione, è assente".

Dunque, conclude la Suprema Corte, "l’attribuzione certa agli imputati del dolo specifico di un’evasione peraltro attuata mediante ammortamento di costi effettivamente sostenuti dall’azienda (e alterati da terzi in danno della stessa) appare fondata su una mera congettura che si pone al di sotto dello standard motivazionale imposto dai principi per il ribaltamento della sentenza assolutoria".

Da qui la decisione di annullare senza rinvio il verdetto d’appello, dato che "un eventuale ulteriore giudizio stante la completezza del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito - si legge nella sentenza depositata oggi - non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di dubbio storicamente accertata".

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