Non ha rispettato i termini di accordo che gli avevano consentito di essere inserito nel meccanismo e nei benefici del sistema dell'accoglienza a Prato, per questo motivo era stato da essi escluso.
Tuttavia, dopo un ricorso in tribunale da parte del legale che lo aveva assistito lungo tutto l'iter, proprio il Tar, sulla base di una sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea per un episodio datato 2016, ha di fatto annullato tutto, reinserendo il magrebino protagonista della vicenda nel sistema da cui era stato tagliato fuori per inadempienza dei termini previsti.
Secondo quanto è stato riportato su Notizie di Prato, il nordafricano avrebbe dovuto partecipare a delle lezioni di lingua italiana finalizzate al suo inserimento nel tessuto sociale nazionale. Lezioni, tra l'altro ideate e gestite dal medesimo ente al quale lo stesso straniero faceva riferimento e presso cui aveva trovato collocazione. Venendo meno agli accordi necessari per poter continuare a beneficiare dei vantaggi del sistema accoglienza, tuttavia, l'extracomunitario non aveva partecipato ai corsi di italiano, se non in minima parte.
L'inottemperanza agli accordi stabiliti aveva dunque portato sui tavoli del questore e del prefetto di Prato la situazione del magrebino, almeno a partire dallo scorso marzo 2019. Dopo una serie di accertamenti e di verifiche necessarie per arrivare ad una decisione in merito alla vicenda, lo scorso 21 gennaio era stato notificato al nordafricano un provvedimento di esclusione dal sistema di accoglienza. Immediato il ricorso presentato al Tar da parte dell'avvocato incaricato di difendere gli interessi legali dello straniero, che si è appellato ad una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 2016 per un episodio avvenuto in Belgio. In quel frangente, un cittadino afghano fu escluso per due settimane dal centro di accoglienza che lo ospitava, a causa di una rissa di cui si era reso protagonista proprio all'interno del centro e che aveva comportato il suo fermo.
Tutto annullato, dato che secondo la carta dei diritti dell'Ue una misura così radicale non può essere assunta da uno Stato membro dell'Unione. Quindi neppure in caso di inottemperanze, benchè di grave entità, rispetto a suddetti accordi, è consentito intervenire se esiste il rischio di colpire le condizioni minime di vita e sopravvivenza dell'inserito nel sistema dell'accoglienza. Proprio a ciò ha fatto riferimento il Tar Toscana nel pronunciarsi a favore del ricorso presentato dal nordafricano. "Alla luce di quanto stabilito dalla Corte europea, il provvedimento della prefettura e della questura deve essere annullato nella consapevolezza che in questo modo rischia di crearsi un vuoto normativo rispetto agli stranieri che pongano in essere violazioni delle regole dei centri in cui sono inseriti o comportamenti gravemente violenti, ma è responsabilità del legislatore colmare la lacuna non potendo il Tar esimersi dal rispettare l'interpretazione del diritto europeo fornita dalla Corte di giustizia".
Quindi se l'unica misura prevista dall'ordinamento italiano dinanzi ad un'inottemperanza da parte dello
straniero è la sua esclusione, essendo questa troppo crudele e contraria a quanto determinato dalla Corte Europea, non può essere accettabile. Una sentenza che crea un precedente in Italia e che farà discutere.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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