Vietato puzzare di fritto in condominio. Se siete abituati a friggere in casa patatine, olive all'ascolana, pesce e pure gli scarponi, da oggi avete u problema. La Cassazione, infatti, ha condannato un condomino per aver "molestato olfttivamente" il vicino.
Ecco i fatti. Il proprietario di un appartamento è stato citato in giudizio da un compagno di pianerottolo a causa dei continui cattivi odori, rumori e fumi che provenivano dalla sua cucina. La difesa dell'imputato si è basata sul fatto che i due vicini non si amavano, evocando dunque una sorta di vendetta nella denuncia, e che gli odori della cucina non possono considerarsi motivo di reato. L'accusa invece ha tentato di confgurare l'emissione di odori come un "getto pericoloso di cose". Un posizione sul filo del rasoio, ma hanno avuto ragione.
La Cassazione ha infatti condannato gli imputati proprio in base all'articolo 674 del Codice penale. Spegando che il "getto pericoloso di cose" è "configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c".
Tollerabilità che i vicini del puzzolente condimino avevano superato da molto.Friggere troppo, insomma, da oggi è reato penale. Visto che la sentenza 14467/017 della Cassazione di fatto istituisce le "molestie olfattive". Fate attenzione, dunque.
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