Nuove norme per le banche, ma nessuna stretta: il decreto anticrisi esce così dal voto del Parlamento. Un compromesso che va incontro alle esigenze dei risparmiatori-clienti senza gravare eccessivamente sugli istituti. I retroscena politici, dei quali si è riferito in questi giorni, volevano - Tremonti in testa - norme più rigide e costi più bassi per la clientela. Alla fine, dopo il pressing dellAbi, il decreto allevia il rapporto sportello-cliente in pochi punti e senza alterarlo profondamente.
Ecco le principali novità che sono state introdotte.
Dal 1º novembre per bonifici e assegni circolari la data di valuta non potrà superare un giorno, mentre la disponibilità resta a quattro giorni. Per gli assegni bancari, invece, la valuta sarà di tre giorni e la disponibilità a cinque. Nel (tormentato) iter che ha portato alla stesura definitiva, questi tempi erano stati ritoccati: era stato previsto un giorno per la disponibilità per bonifici e assegni circolari, tre giorni, anziché cinque, per la disponibilità degli assegni bancari.
Il decreto non ha portato variazioni alla possibilità, da parte della banca, di modificare i tassi sui prestiti (rincarando, cioè il costo del denaro). Durante liter del decreto, era stato introdotto un tetto - alla fine abbandonato - per le modifiche unilaterali dei contratti bancari. Tale limite avrebbe dovuto essere non superiore al 5% rispetto ai tassi precedentemente concordati. In altre parole: un tasso passivo del 4% avrebbe potuto essere incrementato dello 0,2% al massimo (il 5% del 4%). La proposta è stata tolta dallultima stesura del testo. E quindi la banca potrà continuare ad agire unilateralmente sui tassi, in base al mercato.
Che potere ha in questi casi il cliente? Può fare esattamente quello che già era in vigore: disdire il contratto, ovvero porre in essere il diritto di recesso dopo una modifica unilaterale della banca. Invariati i 60 giorni di tempo a disposizione. Anche qui, un emendamento parlamentare approvato in commissione aveva allungato questo termine a 120 giorni: ma la modifica alla fine non è stata accolta.
Leggermente più complesse le norme che riguardano il massimo scoperto, già in passato portato a maggiori condizioni di trasparenza. Se il cliente ha in essere un fido con la propria banca, questa potrà applicare una «commissione daffidamento» non superiore allo 0,50%, aggiuntiva al costo del denaro pattuito. Non si tratta - come precisano fonti vicine alle banche - di un aggravio sul tasso, ma del corrispettivo per il «servizio» consistente nella messa a disposizione dei fondi. Altra cosa è se il cliente va «in rosso» sul proprio conto non assistito da fido: per 30 giorni non si applica alcuna commissione (ma soltanto gli interessi a debito), mentre dal 31º giorno scatta lapplicazione della commissione di massimo scoperto. Il corrispettivo non può oltrepassare lo 0,50% per trimestre sullo scoperto e viene esteso anche «a quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre laffidamento richiesto» (il cosiddetto extrafido). Al comma 4 bis è stato aggiunto che «la modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto linnalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5% di quanto originariamente convenuto».
Qualche novità anche per i mutui, in particolare per la surroga (ovvero il cambio distituto) entrata da oltre un anno tra i diritti del cliente. Il decreto stabilisce che lavvio della surroga debba avvenire entro 30 giorni dalla richiesta; in caso contrario, la banca ritardataria dovrà pagare una multa dell1%.
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