Arriva la sentenza della Cassazione che di fatto renderà possibile la tassazione anche sulle mance ricevute in contanti, che saranno considerate come reddito da lavoro dipendente.
Ha provocato un certo clamore l'ordinanza depositata nel corso della giornata di ieri, la numero 26510 del 30 settembre 2021, in cui è stato accolto il ricorso avanzato dall'Agenzia delle Entrate contro un lavoratore dipendente, nello specifico il capo ricevimento di un hotel, che durante l'anno era riuscito ad incassare 77.321,00 euro di mance, successivamente depositati presso un istituto bancario. Il Fisco, come ricorda Italia Oggi, aveva inviato un avviso di accertamento per sottoporre a tassazione la cifra considerata come reddito di lavoro non dichiarato.
Il lavoratore si era quindi inizialmente rivolto alla Commissione tributaria provinciale, che aveva respinto il ricorso, e poi alla Commissione tributaria regionale, che aveva invece ritenuto non tassabili le somme percepite a titolo di mance. Da qui il ricorso in Cassazione dell'Agenzia delle Entrate, che deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 51, commi 1 e 2, Tuir.
La sentenza
Nella sua ordinanza, la Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco. Nelle motivazioni riportate all'interno della sentenza, viene precisato che l’articolo 51 Tuir, nel testo post-riforma del 2004, prevede che "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
Non solo. L'art. 49, c. 1, Tuir considera redditi da lavoro dipendente "quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro".
La Cassazione ha pertanto condiviso quanto affermato dal Fisco, secondo il quale l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la completa imponibilità di quanto ricevuto dal
suddetto dipendente, "salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste". Il lavoratore dipendente, dunque, sarà probabilmente condannato al pagamento dell'Irpeg dalla Commissione tributaria competente.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.